(1) Fatta salva la specifica disciplina prevista nei singoli comparti, gli articoli 29, 50 e 52 si applicano al personale con contratto di lavoro a tempo determinato solamente se in possesso di un'anzianità di servizio di almeno tre anni e se abbia, inoltre, conseguito l'idoneità al relativo impiego in una procedura concorsuale.
(2) Gli articoli 29, 50 e 52 si applicano anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso di un'anzianità di servizio di almeno quattro anni e che non abbia avuto la possibilità di partecipare ad una procedura concorsuale ai fini dell'assunzione in servizio presso l'ente di appartenenza.