(1) In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, indicando l'eventuale variazione di recapito. Il certificato medico, recante la sola prognosi, deve essere emesso a partire dal secondo giorno lavorativo di malattia ed è da trasmettere, a cura del personale, all'amministrazione di appartenenza entro il terzo giorno. A livello di comparto può essere prevista l'emissione del certificato medico già a partire dal 1° giorno di malattia.
(2) L'amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle malattie comportanti assenze dal servizio sono effettuate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. A tale fine il personale deve comunque essere reperibile alla propria residenza o al recapito, se diverso, indicato tra le ore 10.00 e 12.00 del mattino e le ore 17.00 e 19.00 del pomeriggio, salvo giustificato impedimento.
(3) Qualora venga accertata l'inesistenza della malattia o che la stessa non giustifichi l'assenza dal servizio oppure le visite di controllo non potevano essere effettuate per fatto imputabile al personale, l'assenza dal servizio è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari per il corrente periodo indicato nel certificato medico.
(4) Il personale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al trattamento economico nella seguente misura:
- per i primi sei mesi: in misura intera;
- per i successivi dodici mesi:, ridotto all'80 per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare;
- per i successivi sei mesi: ridotto al 70 per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare.
(5) Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando tra essi non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi.
(6) La durata complessiva di più periodi di assenza per malattia non può superare in ogni caso due anni e nove mesi in un quinquennio.
(7) Per motivi di particolare gravità al personale assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma 4 o quello di cui al comma 6, può essere concesso, in base a motivata richiesta, un'ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a dodici mesi, valido esclusivamente ai fini della conservazione del posto di lavoro.
(8) L'assenza per malattia ad eccezione del periodo suppletivo di cui al comma 7, è computata per intero ai fini della progressione professionale, del trattamento di previdenza e di quiescenza.
(9) Il personale divenuto inabile al servizio per motivi di salute, nonché il personale che, scaduto il periodo massimo di assenza per malattia, risulti non idoneo per infermità o inabilità a riprendere il servizio, è dispensato dal servizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza o qualifica superiore o inferiore, con relativo inquadramento. In caso di reinquadramento è attribuito un trattamento per classi e scatti di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. L'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca eventualmente mancante, deve essere acquisito entro tre anni altrimenti lo stipendio sarà ridotto dell'equivalente di quattro anni di servizio.
(10) La dispensa dal servizio ha luogo previo accertamento delle condizioni di salute del personale mediante visita medica collegiale.
(11) Le Amministrazioni d'appartenenza perseguono tutte le possibilità per la ricerca di un posto di lavoro adeguato per i lavoratori/le lavoratrici dichiarati parzialmente o totalmente non più idonei, utilizzando a tale scopo anche le modalità di cui all'articolo 18.
(12) Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da tubercolosi.
(13) In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza connessi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intero trattamento economico. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 9 in merito alla dispensa per inabilità al servizio.
(14) La disciplina di cui al comma 13 si applica, inoltre, ai mutilati o invalidi di guerra o di servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della tabella A, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1981, n. 834, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.
(15) Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 13, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
(16) Fatto salvo lo stato di malattia, il personale effettua la visita medica di norma al di fuori dell'orario di lavoro. Il competente superiore, in presenza di valide ragioni e nel rispetto delle norme sulla privacy, autorizza, con successiva giustificazione da parte del dipendente, la visita medica anche durante l'ordinario orario di lavoro, con la facoltà di fare rientrare in tale orario, in tutto o in parte, il tempo occorrente per raggiungere la destinazione e per il ritorno. In tale caso l'assenza dal servizio, pari o superiore a mezza giornata, è equiparata, agli effetti giuridici ed economici, all'assenza per malattia.