(1) Nel contratto di comparto è previsto, in favore del personale svolgente mansioni particolarmente logoranti, un congedo aggiuntivo al congedo ordinario fino ad un massimo di 20 giorni annui, tenendo conto dei seguenti criteri:
- grado di logoramento prodotto dalle mansioni;
- aumento graduale del congedo aggiuntivo in riferimento all'anzianità di servizio nel settore;
- per la maturazione di 15 giorni di congedo aggiuntivo sono richiesti almeno 20 anni di servizio effettivamente prestato nelle mansioni considerate utili a tali fini, inclusi il congedo ordinario, il congedo di maternità e l'assenza per malattia per un periodo non superiore a due mesi nell'arco di un anno.
(2) Le modalità di fruizione del congedo aggiuntivo sono stabilite nel contratto di comparto. Il congedo aggiuntivo accumulato è da fruire di norma entro il biennio di maturazione.
(3) Per il personale in servizio al 31 dicembre 2007 continua ad applicarsi, fino a quando non sarà diversamente disposto a livello di comparto, la disciplina prevista dal rispettivo contratto di comparto, salvo il rispetto dei limiti stabiliti al comma 1. Resta, inoltre, salvo, il godimento dell'eventuale congedo aggiuntivo superiore ai 20 giorni annui già maturato dal personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007.
(4) Nel contratto di comparto sono inoltre stabilite le norme transitorie, al fine di consentire l'applicazione della nuova disciplina, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, anche in deroga a quanto previsto al comma 2, ultimo periodo.