Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) Ha diritto a votare tutto il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola, alla data delle elezioni, nonché il personale docente con contratto a tempo determinato con incarico annuale fino al 30 giugno o al 31 agosto.
(2) Sono eleggibili le docenti e i docenti che, candidate o candidati nelle liste di cui all'articolo 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale.