(1) Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le istituzioni scolastiche con l'accordo dell'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento.
(2) Al termine delle operazioni di scrutinio, la Presidente o il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, il quale è stato sottoscritto dalla Presidente o dal Presidente ed è stato controfirmato da due scrutatrici o scrutatori e nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.
(3) La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'istituzione scolastica, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi.
(4) Successivamente sarà distrutto alla presenza di una delegata o un delegato della Commissione elettorale e una delegata o di un delegato dell'istituzione scolastica. I verbali saranno conservati dalla RSU e dall'istituzione scolastica.