Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) L'elettrice o l'elettore può manifestare la preferenza per una sola candidata o un solo candidato della lista votata.
(2) Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettrice o dall'elettore scrivendo il nome della candidata preferita o del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. L'indicazione di più preferenze date a candidate o candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidate o candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
(3) Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidate o candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.