(1) Al personale già inquadrato nei profili professionali di cuoco dietista specializzato/cuoca dietista specializzata, ispettore tecnico/ispettrice tecnica del lavoro ingegnere, psicopedagogista o che viene inquadrato nei precitati profili per effetto del presente contratto ed al quale non è stata ancora applicata l'abbreviazione di carriera di cui all'art. 10, è attribuito il beneficio contemplato dall'articolo medesimo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.