(1) Ai fini della determinazione dei posti di addetto/a ai servizi di economia domestica, è istituita un'apposita commissione formata da una persona in rappresentanza rispettivamente della ripartizione al personale e delle ripartizioni competenti in materia di formazione professionale nonché da un componente designato dai sindacati del contratto di comparto. Il personale che, all'entrata in vigore del presente contratto, occupa i posti di addetto/a ai servizi di economia domestica ed ha espletato per almeno quattro anni i compiti del relativo profilo professionale, è inquadrato nel corrispondente profilo previo superamento di apposito esame di idoneità secondo le modalità da stabilirsi da parte della Giunta provinciale. Il periodo di quattro anni può compiersi anche dopo l'entrata in vigore del presente contratto, purchè abbia decorrenza antecedente.
(2) L'inquadramento del personale di cui a l comma 1 è effettuato con la decorrenza prevista all'articolo 18.