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c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 37 (Visite occasionali)

(1) I pediatri sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.

(2) I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto per la continuità assistenziale e per l'assistenza nelle località turistiche, prestano la propria opera in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra per necessarie prestazioni sanitarie. Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) vengono notulate dal pediatra al suo Comprensorio.

(3) Le visite di cui al comma 2, richieste nella normale fascia oraria di attività convenzionata e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive:

visita ambulatoriale: fino a euro 40,00

visita domiciliare: fino a euro 60,00

(4) Eventuali visite richieste nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sono compensate direttamente dall'assistito a tariffa massima di euro 80,00.

(5) E´ fatto obbligo al pediatra informare l'assistito preventivamente degli oneri a suo carico e delle eventuali alternative.

(6) Al pediatra, che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono la tessera europea assicurazione malattia, sono attribuiti gli stessi compensi di cui ai precedenti commi 3 e 4. In tal caso il pediatra notula al Comprensorio di iscrizione le anzidette prestazioni annotando gli estremi della tessera europea assicurazione malattia, i dati anagrafici dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata, secondo le modalità impartite dal Comprensorio.

(7) Il pediatra è tenuto ad utilizzare il modulo di ricetta del Servizio sanitario nazionale, indicando tutti i dati anagrafici necessari per l'identificazione dell'assistito.

(8) Ove in funzione il servizio di guardia turistica, eventuali prestazioni richieste durante la normale fascia oraria di attività convenzionata o durante l'orario di servizio della continuità assistenziale, verranno compensate direttamente dall'assistito a tariffa libero professionale, così come qualunque prestazione richiesta senza poter esibire il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico.

(9) Inoltre i pediatri sono tenuti ad effettuare le visite ambulatoriali anche a favore dei minori di anni 14 in possesso del codice STP (stranieri temporaneamente presenti ). In tal caso il pediatra notula al Comprensorio di iscrizione le prestazioni secondo le modalità impartite dallo stesso. Le visite sono compensate con la tariffa di euro 30,00. Anche le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) vengono notulate dal pediatra al suo Comprensorio.

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