(1) Il rapporto tra il Comprensorio e i medici di medicina generale cessa:
- a) per raggiunti limiti di età, come previsto dall' accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
- b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all' articolo 11;
- c) per recesso del medico da comunicare al Comprensorio con almeno due mesi di preavviso;
- d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell' articolo 2;
- e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all' articolo 17;
- f) per incapacità psico-fisica a svolgere l' attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dal Comprensorio e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato.
(2) L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni previste dal presente accordo, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario provinciale, mediante le procedure previste dall'articolo 11.
(3) Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 100 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo che sono da valutare dal comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 10. Il provvedimento è adottato dal Comprensorio, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'articolo 9.
(4) Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché nel caso di cui alla lettera e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda per il conferimento di un incarico in una zona carente dopo due anni dalla cessazione.
(5) Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.