(1) In ciascun Comprensorio, è costituito un comitato composto da:
(2) I rappresentanti dei medici sono nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale
(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Comprensorio.
(4) Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
(5) Inoltre, per la migliore organizzazione dell'assistenza primaria, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte dal Comprensorio e collabora:
(6) Su tutte le questioni inerenti i rapporti tra la medicina generale e gli altri servizi del Comprensorio deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo.
(7) Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria e di continuità assistenziale.
(8) Il comitato svolge ogni altro compito assegnato dal presente accordo.