(1) La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite al Comprensorio dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno.
(2) Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione dei singoli Comprensori, la consistenza associativa viene trasmessa all'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva, all'Assessorato Provinciale alla Sanità ed alle Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali.
(3) Per le trattative disciplinate dall'articolo 7/bis della legge provinciale 26.08.1993, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentatività sindacale è determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale.
(4) In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell'anno precedente.
(5) Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano provinciale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 1 e 2, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5 per cento delle deleghe complessive.
(6) Contestualmente alla ritenuta sindacale, i Comprensori inviano ai rispettivi sindacati provinciali l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l'indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l'esattezza della ritenuta medesima.
(7) La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico attraverso il Comprensorio con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
(8) Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
(9) Gli Accordi aziendali e comprensoriali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo provinciale.
(10) Nel caso in cui il requisito di cui al comma 5 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.