(1) Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste istituisce le zone pascolive protette, anche sulla base del sistema geografico informatico (GIS), applicando i criteri di cui al comma 2, secondo principi di ragionevolezza, congruità e fattibilità.
(2) Le malghe vengono classificate come zone pascolive protette se sussiste almeno una delle condizioni elencate per ognuno dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c).
(3) Per la classificazione delle malghe come zone pascolive protette valgono i seguenti criteri: