In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 251)
Regolamento di esecuzione concernente l’istituzione delle zone pascolive protette e le misure per il prelievo dei lupi

1)
Pubblicato nel B.U. 17 agosto 2023, n. 33.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina i criteri per l’istituzione delle zone pascolive protette, le modalità di denuncia in caso di adozione di misure di dissuasione e in caso di prelievo di lupi nonché le modalità di monitoraggio del lupo.

Art. 2 (Zone pascolive protette)

(1) Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste istituisce le zone pascolive protette, anche sulla base del sistema geografico informatico (GIS), applicando i criteri di cui al comma 2, secondo principi di ragionevolezza, congruità e fattibilità.

(2) Le malghe vengono classificate come zone pascolive protette se sussiste almeno una delle condizioni elencate per ognuno dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c).

(3) Per la classificazione delle malghe come zone pascolive protette valgono i seguenti criteri:

  1. la realizzazione di una recinzione di protezione per mandrie e greggi di vaste dimensioni non è ragionevole – in quanto non fattibile dal punto di vista tecnico, non sostenibile dal punto di vista economico ed ecologicamente non accettabile – quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
    1) la lunghezza complessiva della recinzione è superiore a 5 km;
    2) l’indice della complessità è superiore a 2, determinato in base alla formula: fattore 0,25 moltiplicato per il perimetro della malga in km diviso per la radice quadrata della superficie in kmq;
    3) oltre il 20% della superficie complessiva della malga è rappresentato, per almeno il 50%, da superfici boschive o da terreni sassosi;
    4) oltre il 15% del perimetro si estende su un terreno con pendenza superiore al 40%;
    5) vi sono strade e sentieri;
    6) vi sono corsi d’acqua;
  2. la presenza continua di pastori, anche con cani da pastore, non è ragionevolmente possibile – in quanto non fattibile dal punto di vista tecnico e non sostenibile dal punto di vista economico – quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
    1) non possono essere presenti contestualmente e continuativamente almeno 2 pastori;
    2) in prossimità della zona pascoliva non ci sono, per i pastori, possibilità di preparare pasti e pernottare;
    3) la consistenza delle greggi di ovini o caprini non raggiunge i 500 capi;
    4) si tratta di mandrie di bovini;
    5) il gregge si compone di animali di proprietà di più di 10 allevatori con conseguente aggravamento eccessivo dell’esercizio del pascolo;
  3. l’impiego di cani da guardiania non è ragionevolmente possibile – in quanto non fattibile dal punto di vista tecnico e non sostenibile dal punto di vista economico – quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
    1) i cani tenuti all’aperto non dispongono di un riparo asciutto e isolato dal sottosuolo proporzionato alla loro taglia, che li protegga dalle intemperie;
    2) non c’è una conduzione sistematica della malga con presenza continuativa di pastori e alloggi per gli stessi;
    3) la consistenza delle greggi di ovini o caprini non raggiunge i 500 capi;
    4) si tratta di mandrie di bovini;
    5) le zone pascolive sono attraversate da sentieri escursionistici con conseguente possibilità di conflitti tra i cani da guardiania e gli escursionisti e ciclisti, anche con cani al seguito;
    6) il gregge si compone di animali di proprietà di più di 10 allevatori con conseguente aggravamento eccessivo dell’esercizio del pascolo.

Art. 3 (Obblighi di denuncia e controllo)

(1) Ogni azione dissuasiva e ogni prelievo di lupi è da segnalare senza ritardo al Presidente della Provincia e all’ufficio provinciale competente in materia di caccia.

Art. 4 (Monitoraggio)

(1) La Ripartizione provinciale Foreste, con il coordinamento dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia e il supporto degli agenti venatori per il monitoraggio operativo, effettua il monitoraggio ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di sorvegliare lo stato di conservazione soddisfacente della specie.

(2) Il monitoraggio è effettuato con modalità sia opportunistiche sia sistematiche. Il monitoraggio opportunistico avviene tramite la rilevazione di dati e di materiale biologico derivanti da predazioni di animali da reddito e selvatici. Il monitoraggio sistematico avviene in modo mirato, a livello provinciale, tramite fototrappole, wolf howling, transetti per raccogliere possibili tracce (escrementi, urina, peli, saliva) e radiocollari. In caso di esecuzione di analisi genetiche di campioni si determina sia il genotipo che l’aplotipo.

Art. 5 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionA Pesca
ActionActionB Caccia
ActionActiona) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2000, n. 4
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18
ActionActione) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 17
ActionActiong) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 25
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Zone pascolive protette)
ActionActionArt. 3 (Obblighi di denuncia e controllo)
ActionActionArt. 4 (Monitoraggio)
ActionActionArt. 5 (Entrata in vigore)
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico