(1) Il presente regolamento disciplina i criteri per l’istituzione delle zone pascolive protette, le modalità di denuncia in caso di adozione di misure di dissuasione e in caso di prelievo di lupi nonché le modalità di monitoraggio del lupo.
(1) Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste istituisce le zone pascolive protette, anche sulla base del sistema geografico informatico (GIS), applicando i criteri di cui al comma 2, secondo principi di ragionevolezza, congruità e fattibilità.
(2) Le malghe vengono classificate come zone pascolive protette se sussiste almeno una delle condizioni elencate per ognuno dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c).
(3) Per la classificazione delle malghe come zone pascolive protette valgono i seguenti criteri:
(1) Ogni azione dissuasiva e ogni prelievo di lupi è da segnalare senza ritardo al Presidente della Provincia e all’ufficio provinciale competente in materia di caccia.
(1) La Ripartizione provinciale Foreste, con il coordinamento dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia e il supporto degli agenti venatori per il monitoraggio operativo, effettua il monitoraggio ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di sorvegliare lo stato di conservazione soddisfacente della specie.
(2) Il monitoraggio è effettuato con modalità sia opportunistiche sia sistematiche. Il monitoraggio opportunistico avviene tramite la rilevazione di dati e di materiale biologico derivanti da predazioni di animali da reddito e selvatici. Il monitoraggio sistematico avviene in modo mirato, a livello provinciale, tramite fototrappole, wolf howling, transetti per raccogliere possibili tracce (escrementi, urina, peli, saliva) e radiocollari. In caso di esecuzione di analisi genetiche di campioni si determina sia il genotipo che l’aplotipo.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.