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l) Legge provinciale 18 luglio 2023, n. 131)
Gestione coordinata dei siti ed elementi oggetto di riconoscimenti UNESCO in provincia di Bolzano

1)
Pubblicato nel supplemento 4 al B.U. 20 luglio 2023, n. 29.

Art. 1 (Oggetto, ambito d’applicazione e finalità)

(1) La presente legge reca disposizioni per la gestione efficiente e coordinata del patrimonio naturale, culturale e immateriale e degli altri siti ed elementi oggetto di riconoscimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, di seguito “UNESCO”, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata “Provincia”, al fine di assicurarne la trasmissione alle generazioni future.

(2) Essa disciplina, inoltre, il sostegno della Provincia ai progetti di nuove candidature nell’ambito delle convenzioni e dei programmi UNESCO.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:

  1. Patrimonio mondiale naturale e culturale: i siti iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale ai sensi degli articoli 1 e 2 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Convenzione sul Patrimonio mondiale UNESCO), firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e ratificata dall’Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184;
  2. Patrimonio immateriale: gli elementi iscritti nella Lista del Patrimonio culturale immateriale ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167;
  3. Riserve della biosfera (MAB): aree inserite nella rete mondiale delle Riserve della biosfera nell’ambito del programma scientifico intergovernativo “L’uomo e la biosfera” (“Man and the Biosphere-MAB”), avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile;
  4. Geoparchi: aree inserite nella rete mondiale dei Geoparchi nell’ambito dell’iniziativa “UNESCO Global Geoparks”, che definisce i geoparchi dei laboratori per lo sviluppo sostenibile che promuovono il riconoscimento e la gestione del patrimonio della Terra e la sostenibilità delle comunità locali con un approccio olistico.

Art. 3 (Ricognizione a livello provinciale dei riconoscimenti nell’ambito delle convenzioni e dei programmi UNESCO)

(1) Alla data di entrata in vigore della presente legge, in provincia sono oggetto di riconoscimenti dell’UNESCO:

  1. le Dolomiti – iscritte nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO nel 2009 (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a));
  2. l’arte dei muretti a secco, elemento transnazionale – iscritto nella Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale nel 2018 (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b));
  3. la transumanza, elemento transnazionale – iscritto nella Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale nel 2019 (Val Senales, Val Passiria) (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b));
  4. l’alpinismo, elemento transnazionale – iscritto nella Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale nel 2019 (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b));
  5. la cattedra in Interdisciplinary anticipation and Global-Local transformation istituita nel 2022 presso Eurac Research Bolzano nell’ambito del programma di cattedre UNESCO “UNITWIN/UNESCO Chairs”.

(2) La Giunta provinciale può mettere a disposizione i mezzi finanziari per la gestione dei siti e degli elementi oggetto di tali riconoscimenti.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 25.000,00 euro per l’anno 2023, in 50.000,00 euro per l’anno 2024 e in 50.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 4 (Competenze della Provincia in materia di riconoscimenti, convenzioni e programmi UNESCO)

(1) In materia di riconoscimenti, convenzioni e programmi UNESCO spettano alla Giunta provinciale:

  1. le decisioni strategiche finalizzate a promuovere progetti di nuove candidature nell’ambito delle convenzioni e dei programmi UNESCO in provincia, secondo quanto previsto dall’articolo 6, commi 2 e 3;
  2. le decisioni in merito al finanziamento dei progetti di nuove candidature nonché per la gestione dei siti e degli elementi già oggetto di riconoscimenti UNESCO, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 e dall’articolo 6, comma 3;
  3. le competenze relative alle Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO previste dall’articolo 7, commi 5, 8 e 9.

(2) Salvo quanto previsto dal comma 1, all’assessore/assessora provinciale in carica competente in materia di Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, di seguito “l’assessore/assessora provinciale”, spetta la definizione dell’indirizzo per i riconoscimenti, le convenzioni e i programmi UNESCO a livello provinciale. In tale competenza rientrano in particolare i seguenti compiti:

  1. la determinazione degli obiettivi che la Provincia intende perseguire in materia di riconoscimenti, convenzioni e programmi UNESCO nel territorio provinciale;
  2. le decisioni finalizzate alla conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile dei siti e degli elementi già oggetto di riconoscimenti UNESCO nel territorio provinciale.

(3) In linea con quanto stabilito dalla Giunta provinciale e dall’assessore/assessora provinciale ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e del comma 2, la ripartizione provinciale competente in materia di Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, di seguito “la ripartizione”, cura, su un piano tecnico-amministrativo, la promozione, la rete di interconnessione, l’informazione, la consulenza, la partecipazione e l’attuazione degli obiettivi nell’ambito dei riconoscimenti, delle convenzioni e dei programmi UNESCO nel territorio provinciale. Nell’esercizio di tale competenza, la ripartizione persegue in particolare i seguenti obiettivi:

  1. garantire il necessario supporto tecnico e operativo per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del Patrimonio mondiale, del Patrimonio immateriale, delle Riserve della biosfera, dei Geoparchi e degli altri siti ed elementi oggetto di riconoscimenti UNESCO nel territorio provinciale;
  2. coordinare gli interventi e le attività connessi ai riconoscimenti UNESCO in provincia, di cui alla lettera a), in un’ottica di collaborazione efficiente all’interno dell’Amministrazione provinciale, in sinergia con i diversi attori coinvolti e in dialogo con le istituzioni competenti a livello nazionale e internazionale;
  3. garantire il necessario sostegno ai progetti di nuove candidature per l’iscrizione nelle rispettive liste delle convenzioni e dei programmi UNESCO ai sensi dell’articolo 6;
  4. svolgere gli ulteriori compiti ad essa assegnati, di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Art. 5 (Centri visita)

(1) Le lettere g) ed m) dell’articolo 15 del capo I.C delle “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention” del 31 luglio 2021, WHC.21/01 (linee guida operative per l’attuazione della Convenzione sul Patrimonio mondiale UNESCO), di seguito “linee guida operative”, prevedono l’istituzione o lo sviluppo di centri statali o regionali di formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del Patrimonio mondiale, la promozione della ricerca scientifica in questo campo e il ricorso a programmi educativi e informativi per accrescere il livello di apprezzamento e il rispetto del Patrimonio culturale e naturale.

(2) La lettera d) dell’articolo 13 della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale prevede la creazione di centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e la facilitazione dell’accesso agli stessi.

(3) La ripartizione supporta i centri visita di cui ai commi 1 e 2 presenti nel territorio provinciale nell’elaborazione dei contenuti delle attività dirette a presentare, valorizzare, formare e informare sui siti e sugli elementi oggetto dei riconoscimenti UNESCO di cui alla presente legge.

Art. 6 (Nuove candidature)

(1) La ripartizione coordina i progetti di candidatura all’iscrizione nelle liste delle convenzioni e dei programmi UNESCO ai sensi della presente legge.

(2) La Giunta provinciale determina i criteri per la presentazione dei progetti di candidatura di cui al comma 1 e i soggetti a ciò legittimati.

(3) La Giunta provinciale individua i progetti di candidatura ai riconoscimenti UNESCO che la Provincia intende sostenere e mette a disposizione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie sia nella fase di candidatura sia per la gestione successiva all’iscrizione.

Art. 7 (Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO)

(1) Con la decisione del World Heritage Committee WHC-09/33.COM/20 del 26 giugno 2009 le Dolomiti sono state iscritte nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

(2) La presente legge persegue, per il Patrimonio mondiale Dolomiti UNESCO, le seguenti finalità:

  1. preservarne l’eccezionale valore universale e l’integrità;
  2. promuovere la consapevolezza di tale valore e il senso di responsabilità individuale nella popolazione;
  3. adottare una strategia volta a conferire alle Dolomiti una funzione nella vita pubblica e a integrare la loro tutela nella pianificazione territoriale;
  4. coordinare e interconnettere le attività della Provincia, anche in collaborazione con le altre Regioni e Province che condividono il sito del Patrimonio naturale.

(3) Le finalità di cui al comma 2 saranno conseguite attraverso le seguenti misure:

  1. attuazione della “Strategia complessiva di gestione” per le Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO, adottata con deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2016, n. 60;
  2. elaborazione di studi e ricerche, anche a livello interregionale;
  3. tutela e valorizzazione delle “invarianti”, ovvero degli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale delle Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO.

(4) La Provincia è socio fondatore della Fondazione senza scopo di lucro “Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO”, di seguito “Fondazione Dolomiti UNESCO”, istituita a seguito del riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del Patrimonio mondiale dell’UNESCO e il cui scopo è la conservazione, la comunicazione e la valorizzazione di tale Patrimonio mondiale.

(5) Lo Statuto della Fondazione Dolomiti UNESCO è approvato dalla Giunta provinciale.

(6) La ripartizione collabora con il Segretariato della Fondazione Dolomiti UNESCO, con le amministrazioni regionali e provinciali territorialmente competenti per il sito del Patrimonio mondiale e con le reti funzionali costituite dalla Fondazione stessa, conformemente a quanto previsto dallo statuto della medesima Fondazione, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2015, n. 56.

(7) Nel caso di piani o progetti che potrebbero pregiudicare l’integrità o l’eccezionale valore universale del Patrimonio mondiale Dolomiti UNESCO, la ripartizione, d’intesa con l’assessore/assessora provinciale, può richiedere alla Fondazione Dolomiti UNESCO la valutazione dell’impatto sul sito del Patrimonio mondiale, come previsto dall’articolo 118-bis, capo II.F, delle linee guida operative e dalla lettera k) del terzo comma dell’articolo 2 dello statuto della medesima Fondazione.

(8) La Giunta provinciale impegna a favore della Fondazione Dolomiti UNESCO la quota dei conferimenti annuali al fondo di gestione della stessa dovuta dalla Provincia, in qualità di socio fondatore, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto della Fondazione.

(9) La Giunta provinciale autorizza la ripartizione a mettere gratuitamente a disposizione della Fondazione Dolomiti UNESCO locali, attrezzature e arredamenti.

(10) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, quantificati in 125.000,00 euro per l’anno 2023, in 125.000,00 euro per l’anno 2024 e in 125.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8 (Abrogazione di norme)

(1) È abrogato l’articolo 9 della legge provinciale del 13 ottobre 2020, n. 12, e successive modifiche.

Art. 9 (Disposizione finanziaria)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 3 e 7, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

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