(1) La presente legge reca disposizioni per la gestione efficiente e coordinata del patrimonio naturale, culturale e immateriale e degli altri siti ed elementi oggetto di riconoscimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, di seguito “UNESCO”, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata “Provincia”, al fine di assicurarne la trasmissione alle generazioni future.
(2) Essa disciplina, inoltre, il sostegno della Provincia ai progetti di nuove candidature nell’ambito delle convenzioni e dei programmi UNESCO.