(1) Alla data di entrata in vigore della presente legge, in provincia sono oggetto di riconoscimenti dell’UNESCO:
(2) La Giunta provinciale può mettere a disposizione i mezzi finanziari per la gestione dei siti e degli elementi oggetto di tali riconoscimenti.
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 25.000,00 euro per l’anno 2023, in 50.000,00 euro per l’anno 2024 e in 50.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.