(1) Le persone iscritte all’elenco alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono confermare l’iscrizione all’Ufficio entro tre mesi dalla suddetta data, pena la loro cancellazione dall’elenco.
(2) I nominativi delle avvocate e degli avvocati, delle commercialiste e dei commercialisti nonché delle esperte e degli esperti contabili iscritti negli Ordini professionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), verranno cancellati d’ufficio dall’elenco entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(3) In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine per la presentazione della richiesta di messa a disposizione dell’elenco per l’anno corrente di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), è di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.