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h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 marzo 2023, n. 71)
Regolamento di esecuzione relativo all’elenco provinciale delle amministratrici e degli amministratori di sostegno volontari

1)
Pubblicato nel B.U. 9 marzo 2023, n. 10.

CAPO I
Norme generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano istituisce, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, recante “Promozione dell’amministrazione di sostegno”, l’elenco provinciale delle amministratrici e degli amministratori di sostegno volontari, di seguito denominato “elenco”. L’elenco è gestito dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali ed è costituito da una lista di persone fisiche che si sono dichiarate disponibili a svolgere come volontarie, sul territorio provinciale, l’incarico di amministratrice/amministratore di sostegno a favore di persone estranee al proprio nucleo familiare.

(2) L’elenco è finalizzato a sostenere le giudici e i giudici tutelari nel loro compito di nomina delle amministratrici e degli amministratori di sostegno nonché i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), nella loro attività di predisposizione dei ricorsi per la nomina di amministratrici e amministratori di sostegno.

(3) L’elenco non è pubblico e viene messo a disposizione del Tribunale di Bolzano e dei seguenti soggetti, affinché possano proporre il nominativo di un volontario/una volontaria nel ricorso per la nomina di un’amministratrice/un amministratore di sostegno da loro redatto:

  1. enti gestori dei Servizi sociali che hanno presentato richiesta specifica all’ufficio provinciale competente per le persone con disabilità, di seguito denominato Ufficio;
  2. enti del Terzo settore che, in base al loro atto costitutivo o statuto, svolgono sul territorio provinciale una funzione connessa a quella istituzionale di nomina di un’amministratrice/un amministratore di sostegno volontaria/volontario e che hanno presentato richiesta specifica e motivata all’Ufficio, da rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2 (Finalità)

(1) Il presente regolamento di esecuzione, di seguito denominato “regolamento”, individua e disciplina:

  1. i requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco;
  2. le procedure per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco;
  3. la titolarità del trattamento dei dati e la relativa base giuridica, le finalità del trattamento, la tipologia dei dati oggetto del trattamento, le categorie di interessati, i soggetti a cui possono essere comunicati i dati e le relative finalità, le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure di sicurezza atte a garantire un trattamento lecito e corretto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD).

CAPO II
Requisiti e procedure per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco

Art. 3 (Requisiti per l’iscrizione)

(1) I requisiti per l’iscrizione all’elenco sono i seguenti:

  1. maggiore età;
  2. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, o possesso di un regolare permesso di soggiorno;
  3. residenza in Alto Adige;
  4. attestazione della partecipazione ad una formazione specifica di almeno sei ore sull’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno ai sensi della normativa vigente;
  5. possesso di un indirizzo personale di posta elettronica;
  6. non essere iscritta/iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bolzano o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano.

(2) Ai fini dell’iscrizione all’elenco la persona richiedente assume l’impegno a partecipare almeno ogni cinque anni a incontri di aggiornamento su tematiche inerenti all’amministrazione di sostegno, della durata minima di sei ore, organizzati da un ente pubblico o un’organizzazione privata deputati a tal fine dal proprio atto costitutivo o statuto.

Art. 4 (Procedure per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco)

(1) L’iscrizione all’elenco avviene su istanza della persona interessata.

(2) L’istanza di iscrizione va redatta su apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio e trasmessa in via telematica all’Ufficio.

(3) Nell’istanza d’iscrizione la persona richiedente dichiara il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

(4) L’Ufficio verifica il possesso da parte della persona richiedente dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

(5) L’Ufficio comunica per iscritto alla persona richiedente l’esito dell’istanza e, in caso di esito positivo, provvede all’iscrizione della persona nell’elenco.

(6) L’iscrizione all’elenco ha una durata quinquennale, fatta salva la possibilità di prolungare l’iscrizione prima di ogni scadenza per ulteriori cinque anni, previa richiesta della persona interessata e purché continuino a sussistere i requisiti previsti. La richiesta va presentata almeno sei mesi prima della scadenza del suddetto termine quinquennale.

(7) L’Ufficio avvia il procedimento per la cancellazione dall’elenco di una persona iscritta nei seguenti casi:

  1. nel caso in cui la persona iscritta non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti dall’articolo 3;
  2. su richiesta della stessa;
  3. in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione da parte della stessa.

(8) L’elenco aggiornato viene messo a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3.

CAPO III
Protezione dei dati personali

Art. 5 (Liceità e finalità del trattamento)

(1) Per la Provincia autonoma di Bolzano in qualità di titolare del trattamento, le operazioni di trattamento dei dati personali volte all’istituzione e gestione dell’elenco e ai fini dei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese all’atto dell’iscrizione sono lecite, in quanto dirette a realizzare le finalità di pubblico interesse connesse alla promozione dell’amministrazione di sostegno, così come previsto dall’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, e successive modifiche, e dall’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 6 (Tipologia di trattamento e tipologia di dati oggetto del trattamento)

(1) L’istituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco comportano il trattamento dei seguenti dati personali:

  1. nome;
  2. cognome;
  3. luogo e data di nascita;
  4. residenza;
  5. indirizzo;
  6. recapito telefonico e di posta elettronica;
  7. titolo di studio;
  8. attività professionale ed esperienze professionali.

(2) La raccolta dei dati avviene direttamente presso gli interessati, ossia coloro che presentano istanza di iscrizione all’elenco.

(3) L’informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) viene resa agli interessati all’atto della richiesta di iscrizione.

(4) Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del RGPD, in sede di acquisizione della documentazione attestante i requisiti. L’accertamento dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento è indispensabile per l’iscrizione all’elenco ed è effettuato anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.

(5) I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo degli stessi in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

(6) I dati personali contenuti nell’elenco sono aggiornati tempestivamente a seguito di comunicazione di variazioni da parte dell’interessata/interessato.

(7) I dati oggetto del trattamento sono conservati per la durata dell’iscrizione dell’interessata/interessato all’elenco, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del presente regolamento, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

(8) Il trattamento dei dati non è basato su un processo decisionale automatizzato.

Art. 7 (Comunicazione e destinatari dei dati)

(1) Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del presente regolamento, l’elenco può essere messo a disposizione dei seguenti soggetti:

  1. Tribunale di Bolzano, per le finalità di cui all’articolo 404 del codice civile;
  2. enti gestori dei Servizi sociali di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del presente regolamento, per le finalità di cui all’articolo 406 del codice civile;
  3. enti del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del presente regolamento, per l’attività di sostegno alle persone interessate nella redazione dei ricorsi per la nomina di un’amministratrice/un amministratore di sostegno, affinché possano proporre nel ricorso il nominativo di un’amministratrice/un amministratore di sostegno volontaria/volontario iscritta/iscritto all’elenco.

(2) I predetti soggetti trattano i dati personali contenuti nell’elenco in qualità di autonomi titolari.

Art. 8 (Misure tecniche ed organizzative)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati personali delle persone iscritte all’elenco, tenendo conto del contesto, delle specifiche finalità del trattamento, della tipologia dei dati personali trattati, delle categorie di interessati, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.

(2) Per la messa a disposizione dell’elenco, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, la Provincia autonoma di Bolzano si riserva di utilizzare un apposito applicativo. In tal caso verranno adottate le misure tecniche per la sicurezza dei dati personali utilizzate da tale applicativo.

CAPO IV
Norme transitorie e finali

Art. 9 (Norme transitorie)

(1) Le persone iscritte all’elenco alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono confermare l’iscrizione all’Ufficio entro tre mesi dalla suddetta data, pena la loro cancellazione dall’elenco.

(2) I nominativi delle avvocate e degli avvocati, delle commercialiste e dei commercialisti nonché delle esperte e degli esperti contabili iscritti negli Ordini professionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), verranno cancellati d’ufficio dall’elenco entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(3) In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine per la presentazione della richiesta di messa a disposizione dell’elenco per l’anno corrente di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), è di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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