1. L’Ufficio provinciale Gestione sostenibile delle risorse idriche effettua, anche con l’aiuto di banche dati di altri enti pubblici, controlli a campione sulla veridicità delle informazioni e autocertificazioni fornite.
2. In caso di irregolarità vengono adottate le sanzioni di cui all’articolo 57/bis della legge provinciale 22 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.