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Delibera 13 dicembre 2022, n. 938
Criteri per la determinazione dei canoni idrici per l’utilizzo di acque pubbliche (modificata con delibera n. 1168 del 29.12.2023)

Allegato A

Criteri per la determinazione dei canoni idrici per l’utilizzo di acque pubbliche

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, improntati sul principio “chi inquina paga”, disciplinano il calcolo dei canoni idrici, le modalità di pagamento, nonché le regole per poter usufruire di riduzioni ed esenzioni dal canone, ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, di seguito denominata “legge”.

2. Presupposto per l’applicazione e il pagamento del canone idrico è il rilascio o la precedente titolarità di una concessione specifica per ciascun utilizzo nei settori descritti all’articolo 10 della legge.

Art. 2
Importo una tantum per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo

1. Al rilascio della concessione per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo il concessionario deve corrispondere, indipendentemente dall’utilizzo idrico, il seguente importo una tantum:

a) per prelievi massimi inferiori a 10 l/s: 250 euro;

b) per prelievi massimi uguali o maggiori a 10 l/s e inferiori a 30 l/s: 500 euro;

c) per prelievi massimi uguali o maggiori a 30 l/s: 1.000 euro.

2. L’importo deve essere versato al rilascio della concessione.

3. L’importo deve essere versato anche per punti di prelievo esistenti, che siano stati realizzati senza essere in possesso del relativo titolo legittimo.

4. In caso di successivo innalzamento della portata derivabile non è dovuto alcun canone aggiuntivo ai sensi del presente articolo.

Art. 3
Canoni annui

1. I titolari di concessioni esistenti o in fase di rinnovo sono tenuti a corrispondere un canone annuo.

2. Il canone annuo è determinato in base alla quantità d’acqua annua concessa, calcolata moltiplicando la portata media concessa per il periodo di derivazione autorizzato. Nel settore agricoltura, per gli impianti per i quali è previsto l’obbligo di misurazione dei prelievi ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1401 del 18 dicembre 2018, il canone annuo è invece calcolato in base alla quantità d’acqua annua misurata nell’anno precedente. Il contatore utilizzato a tale scopo deve essere contrassegnato con il marchio “CE” o essere conforme alla normativa metrologica vigente. Inoltre, deve essere installato a regola d’arte e rilevare l’intero volume d’acqua derivato. I dati e la documentazione relativi al contatore devono essere comunicati entro i termini indicati dall’Ufficio competente sulle sue pagine web. La rispondenza ai requisiti tecnici per una misurazione completa e a regola d’arte deve essere certificata da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata. Il canone annuo per gli impianti per i quali è previsto l’obbligo di misurazione dei prelievi è calcolato in base ai dati regolarmente comunicati all’autorità competente. Il canone annuo basato sulla quantità d’acqua annua misurata è applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui viene misurato e è comunicato all’autorità competente ovvero registrato e protocollato mediante idoneo contatore l’intero volume di acqua derivata durante la stagione irrigua.

3. Per il settore forza motrice il canone annuo è calcolato in base alla potenza nominale media annua concessa.

4. Il canone annuo è dovuto per intero, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.

5. Un canone annuo minimo è stabilito per ogni impianto e per ogni utilizzo idrico per il quale è previsto un titolo legittimo, se non diversamente specificato nei successivi articoli.

6. Il canone annuo è dovuto anche per derivazioni prive del relativo titolo legittimo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative in vigore. Non è prevista l’applicazione di eventuali riduzioni del canone.

Art. 4
Canone annuo per il settore domestico

1. Il settore domestico comprende gli utilizzi per il consumo umano, l’abbeveraggio e l’approvvigionamento di impianti a isola ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8. L’utilizzo per abbeveraggio è esentato dal canone idrico.

2. Il prezzo unitario è di 0,005 €/m³.

3. Il canone minimo annuo è di 50,00 euro.

Art. 5
Canone annuo per il settore agricoltura

1. Il settore agricoltura comprende gli utilizzi irrigatori antisiccità a goccia, a pioggia o a scorrimento, l’utilizzo irrigatorio antibrina e gli utilizzi per piscicoltura e pesca sportiva.

2. Il prezzo unitario è di 0,007 €/m³. Per le superfici a prato o foraggere avvicendate il prezzo unitario è ridotto al 10 per cento. In caso di irrigazione di superfici a prato o foraggere avvicendate mediante sistema a scorrimento tradizionale secondo quanto disposto dal Piano Generale per l’Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), il prezzo unitario viene ridotto al 2,5 per cento.

3. Per impianti la cui totalità delle derivazioni o punti di consegna da altri impianti è collocata al di sopra dei 1.060 metri sul livello del mare e che approvvigionano almeno il 95 % di superfici destinate a prato o foraggere avvicendate non è dovuto il canone annuo.

4. Il canone minimo annuo è di 50,00 euro.

5. Ai sensi dell’articolo 11, commi 6 e 7, della legge al prezzo unitario di cui al comma 2 sono applicate, in punti percentuali cumulabili, le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 30 per cento in caso di utilizzo di impianti consortili o gestiti in comune sotto altra forma giuridica;

b) riduzione del 35 per cento in caso di utilizzo di tecniche di irrigazione a goccia o microjet o di altre tecniche a risparmio idrico di impatto simile su almeno il 70 per cento delle superfici irrigate dall’impianto o nel caso di regolazione dell'impianto mediante sensori per la misura dell’umidità del terreno con registrazione in continuo dei dati misurati e una densità di installazione di almeno 1 sensore per ettaro o almeno 3 sensori per impianto. Negli impianti misti la riduzione è calcolata escludendo le superfici a prato o foraggere avvicendate, se non dotate dei sensori sopra citati;

c) riduzione del 10 per cento in caso di disponibilità di un volume d’invaso utile da 20 a 200 m³/ha e del 20 per cento con un volume superiore a 200 m³/ha; le riduzioni trovano applicazione a partire da un volume di invaso utile di 40 m³;

d) limitatamente a impianti approvvigionati mediante concessioni rilasciate, anche solidalmente, ad aziende individuali, si applica inoltre:

1) riduzione del 20 per cento in caso di impiego di tecniche di coltivazione biologica certificate;

2) riduzione del 30 per cento in caso di aziende cui sono assegnati 75 o più punti di svantaggio ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia del 9 marzo 2007, n. 22, che coltivano prevalentemente superfici a prato o foraggere avvicendate.

6. Per concessionari per i quali il canone annuo è calcolato in base alla quantità d’acqua annua misurata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, valgono solo le condizioni di cui al comma 5, lettere a) c), e d).

7. Per piscicoltura e pesca sportiva il prezzo unitario intero di cui al comma 2 è ridotto al 10 per cento.

8. Per il solo utilizzo antibrina è dovuto unicamente il canone minimo annuo di cui al comma 4.

Art. 6
Canone annuo per il settore produttivo

1. Il settore produttivo comprende gli utilizzi industriale, artigianale e per lo scambio termico ai sensi dell’articolo 17 del Piano Generale per l’Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) nonché l’utilizzo per l’innevamento programmato ai sensi dell’articolo 18 dello stesso.

2. Il prezzo unitario per gli utilizzi industriale, artigianale e per lo scambio termico è di 0,01 €/m³.

3. Per gli utilizzi nelle strutture di lavorazione delle cooperative agricole il prezzo unitario di cui al comma 2 è ridotto al 20 per cento.

4. Il prezzo unitario dell’utilizzo per l’innevamento programmato è di 0,04 €/m³ per il periodo dal 1° novembre al 30 aprile, e viene ridotto a un quarto per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre.

5. Il canone minimo annuo per il settore produttivo è di 500,00 euro.

6. Per l’utilizzo termico il prezzo unitario di cui al comma 2 si riduce, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, della legge, al 50 per cento qualora l’acqua prelevata dalla falda sia restituita interamente alla falda di origine con le medesime caratteristiche qualitative, ad eccezione di un delta termico massimo di 5 Kelvin.

7. Le condizioni per l’applicazione della riduzione del canone ai sensi del comma 6 devono risultare da una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata e dai concessionari. Detta relazione deve essere presentata all’Ufficio provinciale Gestione sostenibile delle risorse idriche.

Art. 7
Canone annuo per il settore protezione civile

1. Per l’utilizzo a scopo antincendio non è dovuto il canone annuo.

Art. 8
Canone annuo per il settore forza motrice

1. Il prezzo unitario per l’utilizzo per la produzione di energia meccanica non convertita in energia elettrica è di 12,00 euro per ogni kW di potenza nominale autorizzata.

2. Il canone minimo annuo è di 70,00 euro.

Art. 9
Canone annuo per altri utilizzi

1. Il prezzo unitario per altri utilizzi, non rientranti nei settori di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 è pari a 0,001 €/m³.

2. Il canone minimo annuo è di 70,00 euro.

3. Per l’utilizzo volto al mantenimento di sistemi di irrigazione di importanza paesaggistica e storico-culturale, in deroga all’articolo 3, comma 1, non è dovuto alcun canone annuo. Sono considerati sistemi di irrigazione di importanza paesaggistica e storico-culturale quelli definiti con delibera della Giunta comunale e quelli riportati anche solo in parte nella planimetria allegata alle norme di attuazione del piano paesaggistico di ciascun Comune e citati in relazione ai vincoli e alle prescrizioni ivi stabiliti. Per questi deve essere depositato presso l’Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche il calcolo ovvero la misurazione delle portate necessarie per il loro mantenimento. Tale documentazione costituisce la base per l’adeguamento del decreto di concessione. Per l’utilizzo volto al mantenimento dei restanti sistemi di irrigazione, il prezzo unitario di cui al comma 1 è dimezzato.

4. Per il funzionamento di mulini con funzione didattica, vale a dire mulini storici senza produzione di forza motrice, non è dovuto il canone idrico annuo.

5. Per gli impianti adibiti esclusivamente alla miscelazione di fitofarmaci e di altri additivi utilizzati in agricoltura è dovuto unicamente il canone minimo annuo di cui al comma 2.

Art. 10
Disposizioni sulle riduzioni del canone annuo

1. La sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6 nonché all’articolo 9, commi 4 e 5, deve risultare da un’autocertificazione dei concessionari. Questi sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente all’Ufficio provinciale Gestione sostenibile delle risorse idriche eventuali variazioni nelle predette condizioni.

2. La riduzione del canone trova applicazione a decorrere dall’annualità successiva a quella in cui è comunicata all’Ufficio competente la sussistenza delle relative condizioni. La comunicazione deve avvenire entro il 15 novembre.

Art. 11
Licenze di attingimento

1. In caso di rilascio di una licenza di attingimento, il titolare corrisponde il canone idrico anticipatamente e in una unica soluzione. Il canone è stabilito sulla base del volume teorico derivato nel periodo richiesto.

2. Quale prezzo unitario vale, a seconda dell’uso, quello fissato nei rispettivi articoli 4, 5, 6 e 9.

3. Quale canone minimo annuo vale, a seconda dell’uso, il triplo di quello previsto dai rispettivi articoli 4, 5, 6 e 9.

4. Non sono previste riduzioni del canone.

Art. 12
Modalità di pagamento

1. Il pagamento del canone idrico avviene secondo le modalità indicate nel relativo avviso.

Art. 13
Controlli e sanzioni

1. L’Ufficio provinciale Gestione sostenibile delle risorse idriche effettua, anche con l’aiuto di banche dati di altri enti pubblici, controlli a campione sulla veridicità delle informazioni e autocertificazioni fornite.

2. In caso di irregolarità vengono adottate le sanzioni di cui all’articolo 57/bis della legge provinciale 22 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

Art. 14
Disposizioni transitorie

1. Per usufruire, a partire dal 2023, nel settore agricoltura, delle riduzioni del canone annuo previste dall’articolo 5, commi 2 e 5, i concessionari presentano, entro il 20 gennaio 2023, in via esclusivamente telematica e secondo le indicazioni dell’Ufficio la relativa documentazione di cui all’articolo 10, comma 1. Qualora il canone venisse calcolato sulla base della quantità d’acqua misurata valgono le disposizioni dell’articolo 3, comma 2.

2. Affinché il calcolo del canone idrico sia coerente con l’utilizzo effettivamente praticato, l’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche provvede alla rettifica d’ufficio di utilizzi esistenti già autorizzati, in adeguamento ai presenti criteri.

3. In deroga a quanto disposto all’articolo 10 comma 2, per l’applicazione nell’anno 2024 della riduzione del canone di cui all’articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, la relativa comunicazione deve avvenire entro il 15 febbraio 2024.

 

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