(1) Alla fine del comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Con regolamento di esecuzione può essere altresì previsto che una parte del gettito dell’imposta possa essere utilizzata da parte dei Comuni per finanziare servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo e a copertura delle spese relative agli oneri amministrativi connessi all’imposta.”