(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:
“4. Nei licei di cui al comma 2 lettere a), b), c) e f), può essere istituita all’interno di un’istituzione scolastica, mediante il piano di distribuzione territoriale delle scuole, una sezione, presso la quale l’insegnamento nel quinquennio si svolge secondo le indicazioni e le modalità della International Baccalaureate Organization (IBO) con sede a Ginevra. Il curricolo deve prevedere anche l’insegnamento delle due lingue tedesco e italiano. Le alunne e gli alunni vengono iscritti regolarmente all’istituzione scolastica che gestisce questa sezione, hanno diritto alle misure di assistenza scolastica e, al termine di questo percorso formativo, ottengono esclusivamente il diploma di baccellierato internazionale (Diploma IB), che, secondo le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli di studio stranieri, può essere dichiarato equipollente a un diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Se l’istituzione scolastica è iscritta nel registro di cui all’articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, le alunne e gli alunni che completano con successo questo percorso formativo, ottengono esclusivamente il diploma di baccellierato internazionale che è equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni statali, a un diploma di superamento dell’esa¬me di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. L’inse¬gna¬¬mento in queste sezioni è impartito prevalentemente in lingua inglese da docenti delle scuole a carattere statale, a condizione che siano in possesso delle competenze linguistiche necessarie; in caso di necessità, si può ricorrere a docenti esterni di madrelingua inglese.
5. L’insegnamento nelle sezioni di cui al comma 4 è gratuito per le alunne e gli alunni. Le istituzioni scolastiche e la Direzione Istruzione e Formazione competente sostengono i costi per la gestione del percorso formativo ai sensi del comma 4, compresi quelli dovuti alla International Baccalaureate Organization.
6. La Giunta provinciale fissa le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 13.900,00 euro per l’anno 2023, in 48.600,00 euro per l’anno 2024 e in 47.450,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023- 2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.