(1) Nel comma 2 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, le parole: “propri uffici” sono sostituite dalle parole: “proprie strutture organizzative”.
(2) Dopo il comma 7/quater dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente comma:
“7/quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, l'aliquota IRAP prevista al comma 7/quater, è ridotta di 0,6 punti percentuali."
(3) Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede con le modalità indicate dalla tabella E.