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u''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 161)
Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023

1)
Pubblicato nel supplemento n. 3 del B.U. 29 dicembre 2022, n. 52.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Dopo l’articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/quinquies (Termini di pagamento)

1. Per i veicoli tassati in base alla portata, aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate, la tassa automobilistica è corrisposta in un’unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre.

2. Per i veicoli di cui al comma 1, il primo pagamento a seguito di immatricolazione o successivo al ripristino dell’esigibilità della tassa è eseguito per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di maggio, settembre o gennaio, immediatamente successiva agli otto mesi predetti.”

(2) Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. Le variazioni di dati tecnici o dell’uso del veicolo annotate sul documento unico di circolazione e proprietà oppure sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo tributario successivo alla data dell’evento.”

(3) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2023.

Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2023 Tabelle A, B, C)

(1) Per il triennio 2023-2025 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(2) Sono autorizzate per il triennio 2023-2025 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all’allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(3) Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 2)

2)
Vedi l’art. 1, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 3 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 104.500.000,00 euro per l’anno 2023, una spesa massima di 37.000.000,00 euro per l’anno 2024 e una spesa massima di 37.000.000,00 euro per l’anno 2025. Della spesa massima autorizzata di 104.500.000,00 euro per l’anno 2023, 82.500.000,00 euro costituiscono la spesa massima da destinare all’erogazione di un emolumento una tantum, dei quali 42.000.000,00 euro per il conguaglio dell’inflazione del triennio 2019-2021 e per l’anno 2022 e 40.500.000,00 euro quale acconto relativo all’inflazione per il triennio contrattuale 2022-2024. Della spesa massima autorizzata per l’anno 2024 nonché per l’anno 2025, vengono previsti 22.000.000,00 euro all’anno per i costi a regime del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2022-2024. Tali importi si riferiscono all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano. 3)

(2) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale relativa alla premialità è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 20.000.000,00 euro per l’anno 2023. Tale importo si riferisce all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprende le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

(3) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 12.000.000,00 euro per l’anno 2023, una spesa massima di 12.000.000,00 euro per l’anno 2024 e una spesa massima di 12.000.000,00 euro per l’anno 2025. Tali importi si riferiscono all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

(4) Per la contrattazione collettiva per il personale dell’Amministrazione provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 2.500.000,00 euro per l’anno 2023, una spesa massima di 2.500.000,00 euro per l’anno 2024 e una spesa massima di 2.500.000,00 euro per l’anno 2025.

(5) Per la contrattazione collettiva in ambito sanitario sono autorizzate a carico del bilancio provinciale 2023-2025 una spesa massima di 21.306.000,00 euro per l’anno 2023, una spesa massima di 21.982.000,00 euro per l’anno 2024 e una spesa massima di 22.171.000,00 euro per l’anno 2025. Delle spese complessive massime annuali autorizzate a carico del bilancio provinciale 2023-2025, 11.000.000,00 euro sono destinati alla contrattazione relativa all’area della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale e, rispettivamente 10.306.000,00 euro per il 2023, 10.982.000,00 euro per il 2024 e 11.171.000,00 euro per il 2025, alla contrattazione relativa all’area del personale del Servizio sanitario provinciale, ad esclusione del personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale. 4)

(6) Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, la spesa massima di 94.000.000,00 euro per l’anno 2023, la spesa massima di 29.000.000,00 euro per l’anno 2024 e la spesa massima di 29.000.000,00 euro per l’anno 2025. Della spesa massima autorizzata di 94.000.000,00 euro per l’anno 2023, 66.000.000,00 euro costituiscono la spesa massima da destinare all’erogazione di un emolumento una tantum, dei quali 43.000.000,00 euro per il conguaglio dell’inflazione per il triennio 2019-2021 e per l’anno 2022 e 23.000.000, quale acconto relativo all’inflazione per il triennio contrattuale 2022-2024. Della spesa massima autorizzata per l’anno 2024 e per l’anno 2025, vengono previsti 21.000.000,00 euro all’anno per i costi a regime del contratto collettivo riferito al triennio 2022-2024. Le spese massime autorizzate per l’erogazione di un emolumento una tantum per il conguaglio dell’inflazione 2023 e per i costi a regime del contratto collettivo riferito al triennio 2022-2024 di cui sopra, si riferiscono anche alla contrattazione collettiva per il personale dirigente delle scuole a carattere statale di cui al comma 7. 5)

(7) Per la contrattazione collettiva per il personale dirigente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 610.000,00 euro per l’anno 2023, una spesa massima di 360.000,00 euro per l’anno 2024 e una spesa massima di 360.000,00 euro per l’anno 2025.

3)
L’art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
4)
L’art. 3, comma 5, è stato così sostituito dall’art. 7, comma 2, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
5)
L'art. 3, comma 6, è stato prima modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5, e successivamente così sostituito dall’art. 7, comma 3, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 3-bis (Disposizioni in materia degli Accordi Integrativi Provinciali con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Alto Adige)

(1) Per la stipulazione degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, la spesa massima di 1.902.100,00 euro per l’anno 2024 e la spesa massima di 1.902.100,00 euro per l’anno 2025. 6)

6)
L’art. 3-bis è stato inserito dall’art. 7, comma 4, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 4 (Fondi per la finanza locale)

(1) La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

a) ordentlicher Fonds
(Progr. 1801):

2023

170.717.091,83

a) Fondo ordinario
(Progr. 1801):

2024

170.853.159,17

2025

170.853.159,17

b) Investitionsfonds
(Progr. 1801):

2023

108.582.832,37

b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):

2024

114.678.253,84

2025

110.942.953, 72

c) Ammortisationsfonds
für Darlehen (Progr. 1801):

2023

19.935.500, 80

c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):

2024

15.500.000, 00

2025

11.500.000,00

d) Ausgleichsfonds
(Progr. 1801):

2023

0,00

d) Fondo perequativo
(Progr. 1801):

2024

0,00

2025

0,00

e) Rotationsfonds für

Investitionen (Progr. 1801):

2023

0,00

e) Fondo di rotazione per

investimenti (Progr. 1801):

2024

0,00

2025

0,00

 

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. I Comuni possono però, sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale, aumentare l’aliquota fino allo 0,56 per cento per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e aumentare l’aliquota fino allo 0,3 per cento per i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. Le aliquote maggiorate si applicano anche alle relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria.”

(3) Il comma 4/quater dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“4/quater: Nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, i Comuni stabiliscono per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, il grado di utilizzazione minima, compreso tra il 20 e il 50 per cento, per l’applicazione delle aliquote ridotte previste dal comma 4. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall’impresa ricettizia per 365 giorni, se l’attività viene esercitata per l’anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo e minimo di utilizzazione sono calcolati in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l’anno le imprese ricettizie comunicano l’inizio o il termine della loro attività, oppure l’aumento o la riduzione dei posti letto. L’effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia del 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l’inizio della loro attività durante l’anno si applica, per i primi sei mesi, l’aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo.”

(4) La lettera f) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

“f) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche.”

(5) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9/ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche;”.

(6) La lettera k) del comma 1 dell’articolo 9/ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

“k) abitazioni di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell’impresa ha stabilito la propria residenza e dimora abituale;”

(7) La lettera o) del comma 1 dell’articolo 9/ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è soppressa.

(8) Il comma 5 dell’articolo 9/ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Almeno il 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle aliquote maggiorate ai sensi del comma 4 e ai sensi dell’articolo 9/quater e delle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 9/quinquies dovrà essere impiegato per la riduzione dell’aliquota prevista dal comma 4. L'aliquota maggiorata prevista dal comma 4 viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'articolo 6 sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l’abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione previste dal comma 1 o di cessazione di un’agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale. In caso di successioni l’aliquota maggiorata prevista dal precedente periodo, si applica a partire dal venticinquesimo mese successivo a quello dell’apertura della successione.”

(9) Il comma 7 dell’articolo 9/quater della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Alle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sociale e alle zone per attrezzature pubbliche previste nel piano di attuazione non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.”

(10) Il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione e sono di proprietà di imprese nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa ha stabilito la propria residenza e dimora abituale.”

(11) Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice, entro 90 giorni dalla data della sua nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili stessi una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.”

(12) Il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice è tenuto/tenuta al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto di trasferimento degli immobili.”

(13) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione il pagamento da parte degli eredi è considerato regolare purché effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo del secondo anno successivo a quello in cui si è aperta la successione.”

(14) Il comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche.”

(15) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 10 si applicano retroattivamente per i procedimenti tributari non ancora divenuti definitivi.

(16) Entro il 31 marzo 2023 i Comuni adeguano i propri regolamenti IMI e le proprie delibere sulle aliquote IMI alle nuove disposizioni del presente articolo.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, le parole: “propri uffici” sono sostituite dalle parole: “proprie strutture organizzative”.

(2) Dopo il comma 7/quater dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente comma:

“7/quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, l'aliquota IRAP prevista al comma 7/quater, è ridotta di 0,6 punti percentuali."

(3) Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede con le modalità indicate dalla tabella E.

Art. 7 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 652.051.350,58 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, 176.211.388,47 euro a carico dell’esercizio finanziario 2024, 773.864.213,13 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025 derivanti dall’articolo 2, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), nonché dall'articolo 6, comma 2, della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E. 7)

7)
L’art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 2, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18. Vedi anche l’art. 1, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 8 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionu''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16
ActionActionArt. 1 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)
ActionActionArt. 2 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2023 Tabelle A, B, C)
ActionActionArt. 3 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)
ActionActionArt. 3-bis (Disposizioni in materia degli Accordi Integrativi Provinciali con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Alto Adige)
ActionActionArt. 4 (Fondi per la finanza locale)
ActionActionArt. 5 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)
ActionActionArt. 7 (Copertura finanziaria)
ActionActionArt. 8 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegato A
ActionActionv''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17
ActionActionw''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1
ActionActionx''') Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5
ActionActiony''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 16
ActionActionz''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 17
ActionActiona'''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18
ActionActionb'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22
ActionActionc'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23
ActionActiond'''') Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
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ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
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