(1) Dopo l’articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7/quinquies (Termini di pagamento)
1. Per i veicoli tassati in base alla portata, aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate, la tassa automobilistica è corrisposta in un’unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre.
2. Per i veicoli di cui al comma 1, il primo pagamento a seguito di immatricolazione o successivo al ripristino dell’esigibilità della tassa è eseguito per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di maggio, settembre o gennaio, immediatamente successiva agli otto mesi predetti.”
(2) Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“8. Le variazioni di dati tecnici o dell’uso del veicolo annotate sul documento unico di circolazione e proprietà oppure sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo tributario successivo alla data dell’evento.”
(3) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2023.