1. Il corso di formazione dura due anni scolastici e si articola in:
a) un percorso formativo - 24 CFU, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616, nelle discipline psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
b) unità didattiche e di riflessione in parte integrate da esperti / esperte;
c) laboratori su tematiche attinenti alla particolare realtà della scuola altoatesina e alle aree prioritarie definite;
d) assegnazione di compiti specifici inerenti alla propria attività di insegnamento;
e) la formazione fra pari;
f) documentazione dello sviluppo delle competenze professionali;
g) attività che riguardano l’accompagnamento delle/dei mentori;
h) pianificazione, esecuzione e presentazione di un progetto.
2. La competente direttrice / il competente direttore provinciale determina l’ammontare dei singoli elementi che costituiscono il corso di formazione.
3. La competente direttrice / il competente Di-rettore provinciale riconosce un credito formativo alle/ai docenti che
a) all’inizio del corso hanno già concluso con esito positivo l’intero periodo di inserimento professionale oppure il primo anno di esso, oppure hanno conseguito l’idoneità sostanziale all’insegnamento, oppure
b) hanno un’esperienza professionale di insegnamento di almeno tre anni con il titolo di studio e gli esami complementari previsti, di cui un anno nella materia di insegnamento alla quale si riferisce il corso di formazione.
4. Il Consiglio di corso previsto dall’articolo 12 della deliberazione n. 752/2021, con successive modifiche ed integrazioni, definisce e riconosce ulteriori crediti formativi.