(1) Con regolamento di esecuzione, sentite le parti sociali e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, sono stabiliti i requisiti e i criteri di preferenza per l’assegnazione di abitazioni in locazione a canone sociale e a canone sostenibile nonché per l’ammissione nelle case albergo in riferimento a quanto segue: 5)
- il periodo minimo di residenza o di lavoro nel territorio provinciale o comunale;
- la composizione del nucleo familiare e la sua situazione economica rilevata ai sensi del comma 1/bis dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
- la titolarità di diritti reali su abitazioni da parte della/del richiedente o di componenti del nucleo familiare. In caso di assegnazione di un’abitazione, le suindicate persone devono attestare la titolarità di diritti reali all’estero presentando una certificazione ufficiale rilasciata dalle autorità del rispettivo Paese. Inoltre possono essere effettuati controlli per verificare l’esistenza di un patrimonio immobiliare all’estero;
- il patrimonio abitativo dei genitori e dei figli della/del richiedente, nonché dei genitori e dei figli della/del partner;
- i requisiti che né la/il richiedente né un’altra/un altro componente del nucleo familiare sia già assegnataria/assegnatario di un’abitazione adeguata, di non avere posizioni debitorie con l’ente locatore e di insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 16;
- la situazione di invalidità della/del richiedente o di una/un componente del nucleo familiare;
- la particolare situazione di necessità del nucleo familiare;
- l’appartenenza a particolari categorie sociali o a determinati gruppi di persone.
(2) Non possono ottenere in locazione un alloggio i richiedenti che al momento dell'assegnazione non dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell'alloggio occupato in quel momento, salvo che si tratti di casi di morosità incolpevole.
(3) Non può ottenere in locazione un alloggio il richiedente che al momento dell’assegnazione dell’alloggio è stato condannato, anche in via non definitiva, o nei cui confronti è stata applicata la pena su richiesta delle parti per i delitti di violenza domestica di cui all'articolo 3/bis del decreto- legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e successive modifiche. Gli altri familiari conviventi conservano il diritto ad un’eventuale assegnazione di un’abitazione in locazione per la durata di validità della graduatoria in vigore al momento dell’assegnazione dell’alloggio.
(4) Chi non accetta l’alloggio pubblico offerto in locazione viene cancellato dalla graduatoria e potrà presentare una nuova domanda di assegnazione solo decorsi tre anni, salvo giustificati motivi.
(5) Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie, per l’assegnazione e la precedenza nell’assegnazione nonché per la successione nella domanda ammessa.
(6) Inoltre, il regolamento di esecuzione definisce le particolari categorie sociali e individua i gruppi di persone con i quali realizzare la pluralità sociale e forme abitative multigenerazionali.
(7) La/Il Presidente dell’IPES emana i provvedimenti di assegnazione o di rigetto delle domande per l’assegnazione di abitazioni in locazione a canone sociale e di abitazioni in locazione a canone sostenibile. Emana inoltre i provvedimenti riguardanti le priorità di assegnazione, volti a garantire la pluralità sociale.
(8) La/Il Presidente dell’IPES emana i provvedimenti per l’approvazione degli elenchi cronologici delle persone richiedenti un posto letto nelle case albergo nonché i provvedimenti di esclusione.
(9) La Provincia, i Comuni e gli enti pubblici possono attingere alle graduatorie dell’IPES per l’assegnazione dei propri alloggi.