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g) Legge provinciale 30 maggio 2022, n. 41)
Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, “Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”

1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 6 giugno 2022, n. 22.

Art. 1 (Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni)

(1) L’articolo 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

“Art. 8 (Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano)

1. La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l’opinione pubblica. La comunicazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione più idoneo a seconda del target da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione europea, della distribuzione territoriale, delle lingue provinciali nonché delle copie vendute e distribuite.

2. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano e i suoi enti possono stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, con giornali e riviste nonché con portali online aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare pregio e di servizi e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I diritti di utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano alla Provincia e/o ai suoi enti.

3. La Provincia può stipulare convenzioni o contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, affinché il servizio raggiunga, sull’intero territorio provinciale, il grado di copertura previsto nel contratto di servizio di cui all’articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

4. La Provincia e i suoi enti presentano al Consiglio provinciale annualmente una relazione sugli incarichi ai sensi di questo articolo, con indicazione dello scopo, delle strutture incaricate e dei mezzi finanziari impiegati.”

Art. 2 (Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni)

(1) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituita:

“b) per “portali informativi online” si intendono i portali che sono registrati nell’apposito registro dei portali internet presso il Tribunale di Bolzano, il cui scopo principale è quello di rendere disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo;”.

Art. 3 (Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni)

(1) La lettera g) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituita:

“g) per “contenuti incentivabili” si intendono i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i notiziari locali su tematiche che si riferiscono specificatamente all’Alto Adige nel campo della politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e sport;”.

Art. 4 (Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni)

(1) La lettera i) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituita:

“i) per “programmi o articoli online autoprodotti” si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell’emittente o del portale online da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie di stampa, o realizzati sotto la responsabilità redazionale di giornalisti;”.

Art. 5 (Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni)

(1) La lettera l) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituita:

“l) per “imprese beneficiarie” si intendono le emittenti radiotelevisive locali e i portali informativi online locali a cui vengono concessi aiuti;”.

Art. 6 (Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni)

(1) Dopo la lettera l) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, Nr. 6, è aggiunta la seguente lettera:

“”m) per “Musica prodotta in Alto Adige” si intendono: opere musicali prodotte, in tutto o in parte, da musicisti, compositori o produttori che hanno attualmente o avevano per almeno 15 anni la residenza o la sede storica in Alto Adige, nonché relativi contributi redazionali.”

Art. 7 (Aiuti)

(1) L’articolo 9/bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

“Art. 9/bis (Aiuti)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta provinciale può, sentito il Comitato provinciale per le comunicazioni, concedere alle emittenti radiotelevisive locali e ai portali informativi online locali aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto, per la realizzazione e la diffusione di contenuti incentivabili. Mediante la concessione di contributi è possibile incentivare anche la valorizzazione e la diffusione di musica altoatesina e sostenere i talenti, i musicisti, i compositori e i produttori.

2. La Giunta provinciale definisce le attività di cui al comma 1 e le modalità di finanziamento e di svolgimento dei controlli periodici circa i contributi concessi, in osservanza del diritto dell’Unione europea.”

Art. 8 (Beneficiari e ammontare dei contributi)

(1) L’articolo 10 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

“Art. 10 (Beneficiari e ammontare dei contributi)

1. I contributi sono concessi a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che:

a) a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui all’articolo 1;

b) non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

c) hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione, in particolare le norme del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) hanno procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;

e) diffondono in misura maggiore di quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 3, contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l’organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili;

f) non sono iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione ROC.

2. La concessione o il diniego del contributo è disposto dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di Servizi, sentito anche il parere del Comitato.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, tenuto conto dei seguenti aspetti:

a) per le emittenti radiotelevisive: gli indici di ascolto sul territorio provinciale, determinati sulla base delle rilevazioni che l’Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente, sentita l’associazione di categoria più rappresentativa delle emittenti;

b) per i portali informativi online: gli accessi o altri indicatori oggettivi per determinare il numero di accessi sul territorio provinciale;

c) costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili;

d) per le emittenti radiofoniche, la quota di “musica prodotta in Alto Adige”.

4. Nella deliberazione di cui al comma 3 sono determinati i costi ammissibili a contributo e stabiliti tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere all’agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa liquidazione, con la possibilità di definire una differenziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei mezzi di informazione e di prevedere anche contributi di base minimi.

5. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione d’opinione all'insegna dei principi di democrazia. Con i contributi concessi ai sensi della presente legge non possono essere finanziati portali nei cui forum online vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi o discriminatori. Per contribuire a migliorare il livello del dibattito, i contributi sono concessi unicamente ai portali informativi online che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un account personale, non trasferibile, protetto da password e autenticato nonché di fornire un proprio numero di cellulare, che comunicano al Comitato il nominativo di una persona responsabile dei forum e che attuano la moderazione redazionale sia nei forum sia nei propri siti social. La Giunta provinciale, sentito il Comitato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 100.000,00 euro per l’anno 2022, in 100.000,00 euro per l’anno 2023 e in 100.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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