(1) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituita:
“b) per “portali informativi online” si intendono i portali che sono registrati nell’apposito registro dei portali internet presso il Tribunale di Bolzano, il cui scopo principale è quello di rendere disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo;”.