(1) La lettera i) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituita:
“i) per “programmi o articoli online autoprodotti” si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell’emittente o del portale online da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie di stampa, o realizzati sotto la responsabilità redazionale di giornalisti;”.