1. Ha diritto all'assegno al nucleo familiare il genitore o la persona affidataria con residenza ininterrotta da almeno cinque anni in provincia di Bolzano. In alternativa tale requisito deve essere posseduto dall’altro genitore presente sullo stato di famiglia del richiedente. Il requisito della residenza quinquennale deve essere maturato al momento della presentazione della domanda.
2. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
3. L’assegno al nucleo familiare spetta, a condizione che il figlio risieda in provincia di Bolzano, sia di fatto convivente con la persona richiedente la prestazione e risulti sullo stato di famiglia della stessa. In caso di adozione, il periodo di spettanza di tre anni decorre dalla data di adozione riportata nel relativo provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile. Nel caso in cui l’adozione sia avvenuta entro il primo anno di vita del/della minore il periodo di concessione del contributo è calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a).
4. L'assegno al nucleo familiare spetta altresì per i minori in affidamento a tempo pieno, anche se non risultanti sullo stato di famiglia della persona richiedente, purché siano soddisfatte le altre condizioni di cui al comma 3. In caso di affidamento, il periodo di spettanza di tre anni decorre dalla data di inizio dell'affidamento stesso, indicata nel relativo provvedimento. Nel caso in cui l’affidamento sia avvenuto entro il primo anno di vita del/della minore il periodo di concessione del contributo è calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a).
5. L’assegno al nucleo familiare è attribuito indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare