1. Il pagamento dell’indennità è gestito dai servizi sociali.
2. L’indennità è corrisposta ai beneficiari sulla base dell’orario settimanale di presenza concordato e nella misura prevista dall’articolo 2, con cadenza mensile e di norma entro il giorno 20 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione prevista.
3. L’indennità per i beneficiari con due o più convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa è calcolata sulla base della somma del numero di ore settimanali dell’orario settimanale concordato nelle singole convenzioni.