(1) L'immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta dal Direttore/dalla Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, su richiesta dei responsabili dei rispettivi servizi, corredata dalla seguente documentazione:
- foglio matricolare contenente i dati caratteristici del veicolo in conformità ai modelli di cui all'allegato E;
- dichiarazione di conformità del veicolo omologato o certificato di conformità CE del costruttore o, in alternativa, certificato di approvazione di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- certificato di origine completo dei dati tecnici e attestato di corretta esecuzione dell'allestimento secondo le indicazioni di montaggio della casa costruttrice dell'autotelaio, solo nel caso di autotelaio allestito successivamente;
- copia autenticata dell'atto omologativo completo delle schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche tecniche del veicolo come da modello D.G.M. 405, rilasciato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione;
- dichiarazione di conformità CE del costruttore, nel caso di autoscala o autogrù;
- contratto notarile di compravendita registrato o documento equiparato;
- conferma scritta, da parte della relativa organizzazione provinciale, circa la necessità di acquisire il veicolo e circa il rispetto delle eventuali direttive per i veicoli del Servizio antincendi e i veicoli di servizio.
(2) I documenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), devono essere prodotti in originale.
(3) Per l'immatricolazione dei veicoli già immatricolati come veicoli civili, la richiesta va corredata dalle copie autenticate della carta di circolazione e del certificato di proprietà.
(4) Prima dell'immatricolazione dei veicoli di servizio, un tecnico/una tecnica dell'Area funzionale Antincendi effettua una prova tecnico-funzionale.
(5) I documenti di cui al comma 1, lettere da a) a f), e al comma 3 sono conservati presso l’Area funzionale Antincendi e sono resi disponibili in copia, qualora l'ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile.
(6) Il Direttore/La Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, verificata la rispondenza dei valori riportati nel foglio matricolare di cui al comma 1, lettera a), con i dati contenuti nei documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), rilascia per i veicoli a motore e per i rimorchi da essi trainati il foglio di via provvisorio conforme al modello di cui all'allegato F o la carta di circolazione conforme al modello di cui all'allegato G. Inoltre procede all'attribuzione della targa ai medesimi, secondo il modello di cui all'allegato H, aggiungendo alle lettere VF e FW per il Servizio antincendi, alle lettere CF e FD per il Corpo forestale provinciale e alle lettere PC e ZS per la Protezione civile, il numero di riconoscimento associato al numero di telaio.
(7) Sulle targhe sono apposti l’emblema della Repubblica Italiana e lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano.
(8) Sui rimorchi non viene apposta la targa ripetitrice.