(1) Il Direttore/La Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, su segnalazione del/della responsabile del servizio di appartenenza del/della titolare, dispone la revoca della patente di servizio qualora il/la titolare cessi dal servizio attivo, oppure quando è comprovato che lo stesso/la stessa non è più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici. In tale evenienza il provvedimento deve essere preceduto da accertamento ai sensi dell'articolo 3.
(2) In caso di revoca, il/la titolare della patente di servizio deve consegnare immediatamente il documento al/alla responsabile del servizio di appartenenza, che lo trasmette senza indugio al Direttore/alla Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, che ne dispone la distruzione, attestando il fatto in apposito processo verbale.
(3) In caso di revoca della patente di guida civile ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o della patente nautica civile ai sensi dell’articolo 41 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, il Direttore/la Direttrice dell'Area funzionale Antincendi dispone d'ufficio la revoca della patente di servizio o della patente nautica di servizio. A tal fine il/la titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente al/alla responsabile del servizio di appartenenza la disposta revoca della patente civile e consegnare la patente di servizio.
(4) Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca della patente di servizio, l'interessato/l’interessata può riconseguirla, purché sia in possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione di una nuova patente.
(5) In caso di declassamento della propria patente civile, il/la titolare di patente di servizio deve comunicarlo immediatamente al/alla responsabile del servizio di appartenenza, che ne dà tempestiva comunicazione all'Area funzionale Antincendi.