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n) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 71)
Regolamento per l’immatricolazione e l’abilitazione alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile

1)
Pubblicato nel B.U. 10 mazro 2022, n. 10.

Art. 1  (Competenze)

(1) L'Amministrazione provinciale provvede direttamente all'immatricolazione dei veicoli del Servizio antincendi, del Corpo forestale provinciale e della Protezione civile, all'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli, in esecuzione dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, e successive modifiche, nonché all'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi.

(2) Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate anche nei confronti delle seguenti organizzazioni provinciali di volontariato, operanti nel settore del soccorso e della protezione civile:

  1. Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol;
  2. Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.);
  3. Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca;
  4. Associazione provinciale Soccorso acquatico Alto Adige;
  5. Federazione Unità Cinofile da Soccorso Alto Adige.

(3) L'Agenzia per la Protezione civile provvede in particolare:

  1. all'addestramento, all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente di servizio che abilita alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni;
  2. al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relative all'addestramento di cui alla lettera a);
  3. agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento dei veicoli.

Art. 2  (Patente di servizio)

(1) La patente di servizio è rilasciata dal Direttore/dalla Direttrice dell'Area funzionale Antincendi secondo il modello di cui all'allegato A e si articola in cinque categorie.

(2) La patente di I categoria abilita alla guida di ciclomotori a due ruote, veicoli a tre ruote, quadricicli, motocicli, tricicli, macchine operatrici e autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere in ogni caso agganciato un rimorchio leggero oppure un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima di tale ultima combinazione non superi i 3.500 kg.

(3) La patente di I categoria con annotazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di I categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4.250 kg.

(4) La patente di I e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di I categoria e da un rimorchio o semirimorchio; questi ultimi devono avere una massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg.

(5) La patente di II categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli di III categoria con limitazione o di III categoria, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero. Questa patente abilita inoltre alla guida di macchine operatrici eccezionali.

(6) La patente di II e IV categoria con limitazione abilita alla guida di:

  1. complessi di veicoli composti da una motrice di II categoria con limitazione e da un rimorchio o un semirimorchio con una massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg;
  2. complessi di veicoli composti da una motrice di I categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg.

(7) La patente di II categoria abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli di III categoria con limitazione o di III categoria, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.

(8) La patente di II e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di II categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg.

(9) La patente di III categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al/alla conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.

(10) La patente di III e IV categoria con limitazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di III categoria con limitazione e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg.

(11) La patente di III categoria abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al/alla conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.

(12) La patente di III e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice di III categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg.

(13) La patente di IV categoria abilita alla guida di autoveicoli di I, II o III categoria, se il/la conducente ha la relativa abilitazione, quando trainano un semirimorchio o un rimorchio non rientrante fra quelli indicati per tali categorie.

(14) La patente di V categoria abilita alla navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia marine dalla

costa, su moto d’acqua e su imbarcazioni di lunghezza non superiore a 24 metri e con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV, sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a:

  1. 750 cc, se a carburazione a due tempi;
  2. 1.000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o a iniezione diretta;
  3. 1.300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo;
  4. 2.000 cc, se a ciclo diesel.

(15) Sono rimorchi leggeri quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg.

(16) Alle persone appartenenti ai servizi e alle organizzazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che abbiano compiuto il 18° anno di età, è rilasciata la patente di servizio per la conduzione dei veicoli o delle imbarcazioni dei servizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, se sono in possesso di patente di guida civile ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di patente nautica civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, oppure, ai sensi dell'articolo 6, se hanno conseguito l'idoneità di cui al medesimo articolo.

(17) La domanda per il rilascio della patente di servizio, vistata dal/dalla responsabile del servizio di appartenenza, deve essere corredata da:

  1. stato di servizio del/della richiedente, rilasciato dal/dalla responsabile del servizio;
  2. qualora i dati dell'Ufficio provinciale Patenti non siano disponibili mediante collegamento informatico, copia della patente di guida civile o della patente nautica civile in corso di validità, che deve essere autenticata se non viene presentata personalmente dal/dalla richiedente;
  3. due fotografie in formato tessera del/della richiedente, che devono essere autenticate se non sono presentate personalmente dallo stesso/dalla stessa.

(18) Qualora il/la richiedente non sia titolare di patente di guida civile o di patente nautica civile, oltre allo stato di servizio deve allegare alla domanda di cui al comma 17 il certificato medico rilasciato a seguito dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 3, comma 1, nonché un certificato di nascita e di residenza o la relativa autocertificazione.

(19) Al personale del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, del Servizio forestale e dell'Agenzia per la Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano la patente di servizio è rilasciata d'ufficio.

(20) La patente di servizio di I categoria è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, a coloro che prestano servizio civile presso i servizi e le organizzazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e che siano titolari di patente civile della categoria corrispondente o superiore.

(21) Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in possesso di patente rilasciata dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, nonché il personale in possesso di patente di servizio del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri o il personale in possesso di patente di servizio del Dipartimento della Protezione Civile, nonché gli appartenenti alle istituzioni e organizzazioni in possesso di patente di servizio per vigili del fuoco rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento sono abilitati alla guida dei veicoli a motore o delle imbarcazioni del rispettivo servizio in provincia di Bolzano.

(22) La patente di servizio non viene rilasciata alle persone titolari di patenti civili speciali.

(23) La patente di servizio è valida fino al compimento del 65° anno di età o fino alla cessazione dal servizio attivo, purché sussistano i requisiti di cui al comma 16, ed è prorogabile su richiesta dietro presentazione di una domanda e di uno stato di servizio.

(24) La patente di servizio rilasciata ai sensi del comma 18 ha la stessa validità della patente civile corrispondente.

Art. 3  (Accertamento dei requisiti fisici e psichici)

(1) L'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa vigente per il rilascio della patente di guida civile o della patente nautica civile è effettuato dalle autorità sanitarie di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di cui all’articolo 36, comma 3, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

(2) Si prescinde dall'accertamento dei requisiti fisici e psichici qualora l'interessato/l’interessata sia titolare di valida patente di guida civile o di patente nautica civile.

Art. 4  (Verifica della validità della patente di servizio)

(1) L’Area funzionale Antincendi verifica a mezzo di collegamento informatico con l'Ufficio provinciale Patenti la validità della patente di servizio. Le variazioni di categoria o le limitazioni riscontrate in fase di verifica telematica sulla patente civile vengono registrate dall’Area funzionale Antincendi, che le stampa su tagliando adesivo; questo viene quindi inviato al/alla titolare della patente di servizio, affinché lo applichi sulla stessa.

(2) Il/La titolare di sola patente di servizio o patente nautica di servizio deve presentare, per la verifica della validità della stessa, il certificato medico rilasciato a seguito dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine previsto per le corrispondenti patenti civili.

(3) Fino alla realizzazione del collegamento informatico tra l'Ufficio provinciale Patenti e l'Area funzionale Antincendi, per la verifica della validità della patente di servizio o della patente nautica di servizio deve essere presentata all'Area funzionale Antincendi una copia della patente civile rinnovata, oppure una copia del certificato medico rilasciato per il rinnovo della patente civile. Le copie devono essere autenticate se non vengono presentate personalmente dal/dalla richiedente.

Art. 5  (Corso di formazione)

(1) Il Direttore/La Direttrice dell'Agenzia per la Protezione civile, su proposta del Direttore/della Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, approva il programma del corso di formazione. Il programma viene predisposto in collaborazione con la Scuola provinciale Antincendi o con il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Foreste, in osservanza dei contenuti formativi previsti nei corrispondenti programmi adottati dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

(2) Le lezioni teoriche e le esercitazioni di guida previste nel corso di cui al comma 1 sono tenute rispettivamente da insegnanti e da istruttori di provata capacità, nominati dal Direttore/dalla Direttrice dell'Agenzia per la Protezione civile, ai quali viene rilasciato il certificato di abilitazione, conforme ai modelli di cui all'allegato B.

(3) I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta "SCUOLA GUIDA - FAHRSCHULE" ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 334, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

(4) Nel periodo in cui sono iscritti al corso formativo, gli allievi e le allieve sono autorizzati a condurre, durante le esercitazioni, automezzi o imbarcazioni non in servizio di emergenza, appartenenti alla categoria corrispondente alla patente di servizio che intendono conseguire, purché siano muniti dell’attestato di iscrizione al corso e viaggino con a fianco un/una collega in possesso di patente della categoria corrispondente, conseguita da almeno dieci anni, oppure di patente di categoria superiore.

Art. 6  (Esami e attestato di idoneità)

(1) Agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di servizio sono ammesse le persone appartenenti ai servizi e alle organizzazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che hanno frequentato almeno due terzi delle lezioni teoriche del corso di formazione e che dimostrano di avere effettuato le ore di guida prescritte.

(2) L'esame di idoneità consiste in:

  1. una prova teorica;
  2. una prova pratica di guida su veicolo o su imbarcazione rientrante nella categoria di patente di servizio che si intende conseguire;
  3. una prova pratica di manutenzione ordinaria di veicolo o di imbarcazione rientrante nella medesima categoria.

(3) I voti delle singole prove previste al comma 2 sono espressi in decimi. Il candidato/La candidata consegue l'idoneità alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni rientranti nella categoria della patente di servizio richiesta, se ottiene un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna prova, nonché un voto complessivo non inferiore a sette decimi.

(4) I candidati e le candidate che non hanno superato una o più prove d'esame sono dichiarati "non idonei" alla guida dei veicoli di servizio e sono ammessi a ripetere le prove non superate, trascorsi almeno trenta giorni dall'esame negativo.

(5) Per ciascun candidato/ciascuna candidata è redatto il processo verbale dell'esame, in conformità al modello di cui all'allegato C. Sulla base delle risultanze favorevoli del verbale d'esame, il Direttore/la Direttrice dell'Area funzionale Antincendi rilascia all'interessato/interessata l'attestato provvisorio di idoneità abilitante alla guida di veicoli in conformità al modello di cui all'allegato D, o la patente di servizio abilitante alla guida di veicoli o imbarcazioni per la specifica categoria in conformità al modello di cui all'allegato A.

(6) Gli autoveicoli impiegati nella prova pratica possono essere non dotati del doppio comando.

Art. 7  (Commissione esaminatrice)

(1) La commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni è composta dal Direttore/dalla Direttrice dell'Agenzia per la Protezione civile, che la presiede, o da una persona da questo/questa nominata, da un esperto/un’esperta designato/designata dal Corpo permanente dei Vigili del Fuoco della provincia di Bolzano, da un esperto/un’esperta designato/designata dall'Unione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Alto Adige, nonché da un funzionario tecnico/una funzionaria tecnica dell'Ufficio provinciale Motorizzazione. Se il candidato/la candidata all'esame appartiene al Corpo forestale provinciale o presta servizio nell'ambito della Protezione civile, l'esperto/l’esperta designato/designata dall'Unione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Alto Adige è sostituito/sostituita da un esperto/un’esperta del rispettivo servizio.

(2) La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore/dalla Direttrice dell'Agenzia per la Protezione civile; la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 8  (Sospensione della patente di servizio)

(1) La sospensione della patente di servizio può essere disposta dal Direttore/dalla Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, su segnalazione del/della responsabile del servizio di appartenenza del/della titolare o delle autorità di pubblica sicurezza, quando il/la titolare stesso/stessa, nell'impiego dei veicoli o delle imbarcazioni, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle norme sulla conduzione o sull'impiego dei veicoli o delle imbarcazioni di servizio.

(2) La patente di servizio è sospesa qualora il/la titolare, non in servizio di emergenza, incorra nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; la durata della sospensione è stabilita nelle norme summenzionate.

(3) La sospensione della patente di servizio per i casi previsti dal comma 1 non può superare la durata massima di un anno.

(4) In caso di sospensione della patente di servizio, il/la titolare ha l'obbligo di consegnare il documento al/alla responsabile del rispettivo servizio, che ne cura la custodia.

(5) Decorso il periodo di sospensione della patente di servizio, il/la titolare, prima di rientrarne in possesso, può essere sottoposto ad accertamenti tecnici o psicofisici su disposizione del Direttore/della Direttrice dell'Area funzionale Antincendi.

(6) In caso di sospensione della patente di guida civile ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o della patente nautica civile ai sensi dell’articolo 40 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, il Direttore/La Direttrice dell'Area funzionale Antincendi dispone la sospensione per lo stesso periodo della patente di servizio o della patente nautica di servizio. A tal fine il/la titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la disposta sospensione della patente di guida civile o della patente nautica civile e consegnarla in custodia al/alla responsabile del servizio di appartenenza, che ne dà immediata comunicazione all'Area funzionale Antincendi.

(7) Per la determinazione del periodo di sospensione della patente di servizio, l'Area funzionale Antincendi richiede al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano una certificazione sul periodo di sospensione della patente civile.

Art. 9  (Revoca o declassamento della patente di servizio)

(1) Il Direttore/La Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, su segnalazione del/della responsabile del servizio di appartenenza del/della titolare, dispone la revoca della patente di servizio qualora il/la titolare cessi dal servizio attivo, oppure quando è comprovato che lo stesso/la stessa non è più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici. In tale evenienza il provvedimento deve essere preceduto da accertamento ai sensi dell'articolo 3.

(2) In caso di revoca, il/la titolare della patente di servizio deve consegnare immediatamente il documento al/alla responsabile del servizio di appartenenza, che lo trasmette senza indugio al Direttore/alla Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, che ne dispone la distruzione, attestando il fatto in apposito processo verbale.

(3) In caso di revoca della patente di guida civile ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o della patente nautica civile ai sensi dell’articolo 41 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, il Direttore/la Direttrice dell'Area funzionale Antincendi dispone d'ufficio la revoca della patente di servizio o della patente nautica di servizio. A tal fine il/la titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente al/alla responsabile del servizio di appartenenza la disposta revoca della patente civile e consegnare la patente di servizio.

(4) Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca della patente di servizio, l'interessato/l’interessata può riconseguirla, purché sia in possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione di una nuova patente.

(5) In caso di declassamento della propria patente civile, il/la titolare di patente di servizio deve comunicarlo immediatamente al/alla responsabile del servizio di appartenenza, che ne dà tempestiva comunicazione all'Area funzionale Antincendi.

Art. 10  (Rilascio della patente di servizio alle persone titolari di patente di guida civile)

(1) Le persone appartenenti ai servizi e alle organizzazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, titolari di patente di guida civile o di patente nautica civile per imbarcazioni da diporto (categoria A), possono ottenere il rilascio della patente di servizio secondo le seguenti corrispondenze:

  1. patente di guida civile di categoria B – patente di servizio di I categoria;
  2. patente di guida civile di categoria B con annotazione (codice 96) – patente di servizio di I categoria con annotazione;
  3. patente di guida civile di categoria BE – patente di servizio di I e IV categoria;
  4. patente di guida civile di categoria C1 o C1 codice 97 – patente di servizio di II categoria con limitazione;
  5. patente di guida civile di categoria C1E – patente di servizio di II e IV categoria con limitazione;
  6. patente di guida civile di categoria C – patente di servizio di II categoria;
  7. patente di guida civile di categoria CE – patente di servizio di II e IV categoria;
  8. patente di guida civile di categoria D1 – patente di servizio di III categoria con limitazione;
  9. patente di guida civile di categoria D1E – patente di servizio di III e IV categoria con limitazione;
  10. patente di guida civile di categoria D – patente di servizio di III categoria;
  11. patente di guida civile di categoria DE – patente di servizio di III e IV categoria;
  12. patente nautica civile per imbarcazioni da diporto (categoria A) – patente di servizio di V categoria.

(2) Le patenti di servizio rilasciate a chi è titolare di patente civile hanno la stessa validità di quest'ultima, con un termine di tolleranza di 15 giorni.

(3) La patente di servizio non autorizza la conduzione dei veicoli all'estero, se il/la titolare non è anche in possesso della patente civile abilitante alla guida dell'automezzo.

(4) Il/La titolare di patente di servizio, in caso di qualsiasi modifica o inserimento di limitazioni sulla patente civile, deve comunicarlo immediatamente al/alla responsabile del servizio di appartenenza, che ne dà tempestiva comunicazione all'Area funzionale Antincendi.

Art. 11  (Immatricolazione dei veicoli)

(1) L'immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta dal Direttore/dalla Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, su richiesta dei responsabili dei rispettivi servizi, corredata dalla seguente documentazione:

  1. foglio matricolare contenente i dati caratteristici del veicolo in conformità ai modelli di cui all'allegato E;
  2. dichiarazione di conformità del veicolo omologato o certificato di conformità CE del costruttore o, in alternativa, certificato di approvazione di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  3. certificato di origine completo dei dati tecnici e attestato di corretta esecuzione dell'allestimento secondo le indicazioni di montaggio della casa costruttrice dell'autotelaio, solo nel caso di autotelaio allestito successivamente;
  4. copia autenticata dell'atto omologativo completo delle schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche tecniche del veicolo come da modello D.G.M. 405, rilasciato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione;
  5. dichiarazione di conformità CE del costruttore, nel caso di autoscala o autogrù;
  6. contratto notarile di compravendita registrato o documento equiparato;
  7. conferma scritta, da parte della relativa organizzazione provinciale, circa la necessità di acquisire il veicolo e circa il rispetto delle eventuali direttive per i veicoli del Servizio antincendi e i veicoli di servizio.

(2) I documenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), devono essere prodotti in originale.

(3) Per l'immatricolazione dei veicoli già immatricolati come veicoli civili, la richiesta va corredata dalle copie autenticate della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

(4) Prima dell'immatricolazione dei veicoli di servizio, un tecnico/una tecnica dell'Area funzionale Antincendi effettua una prova tecnico-funzionale.

(5) I documenti di cui al comma 1, lettere da a) a f), e al comma 3 sono conservati presso l’Area funzionale Antincendi e sono resi disponibili in copia, qualora l'ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile.

(6) Il Direttore/La Direttrice dell'Area funzionale Antincendi, verificata la rispondenza dei valori riportati nel foglio matricolare di cui al comma 1, lettera a), con i dati contenuti nei documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), rilascia per i veicoli a motore e per i rimorchi da essi trainati il foglio di via provvisorio conforme al modello di cui all'allegato F o la carta di circolazione conforme al modello di cui all'allegato G. Inoltre procede all'attribuzione della targa ai medesimi, secondo il modello di cui all'allegato H, aggiungendo alle lettere VF e FW per il Servizio antincendi, alle lettere CF e FD per il Corpo forestale provinciale e alle lettere PC e ZS per la Protezione civile, il numero di riconoscimento associato al numero di telaio.

(7) Sulle targhe sono apposti l’emblema della Repubblica Italiana e lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano.

(8) Sui rimorchi non viene apposta la targa ripetitrice.

Art. 12  (Registro automobilistico)

(1) L'Area funzionale Antincendi cura la tenuta del registro automobilistico dei veicoli a motore e dei rimorchi da essi trainati.

(2) Il registro automobilistico riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati del veicolo contenuti nella carta di circolazione, la data di immatricolazione del veicolo, e indica il servizio cui è in dotazione.

(3) L'Area funzionale Antincendi cura inoltre la tenuta del registro automobilistico dei veicoli storici del Servizio antincendi per i veicoli immatricolati da oltre 30 anni e non più in servizio. I veicoli iscritti nel registro dei veicoli storici non sono soggetti a verifica periodica e per la loro circolazione su strada devono essere dotati di apposita autorizzazione rilasciata dal Direttore/dalla Direttrice dell’Area funzionale Antincendi.

Art. 13  (Verifiche periodiche)

(1) L'Area funzionale Antincendi provvede ad effettuare le verifiche periodiche di idoneità dei veicoli su specifica richiesta del proprietario del veicolo, nei seguenti intervalli di tempo:

  1. per le autoambulanze ogni anno;
  2. per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate ogni tre anni;
  3. per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, ogni cinque anni.

(2) Per le verifiche periodiche di idoneità dei veicoli, l'Area funzionale Antincendi si avvale di personale tecnico della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche o di officine autorizzate dal Direttore/dalla Direttrice dell'Area funzionale Antincendi.

(3) L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

Art. 14  (Interventi di somma urgenza)

(1) I veicoli del Servizio sussistenza dell’Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca e dell’Associazione provinciale Soccorso acquatico Alto Adige di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d), vengono attrezzati con i dispositivi supplementari di segnalazione visiva e acustica (lampeggiante blu e sirena) di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 23 ottobre 2009, n. 247.

(2) Il procedimento per gli interventi di somma urgenza è determinato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 15  (Norma transitoria)

(1) Sono salvi i diritti acquisiti dalle persone titolari di patenti di servizio rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; tali patenti conservano la propria validità fino alla naturale scadenza.

(2) Rimangono valide le targhe già prodotte e assegnate secondo il modello SA/FD-8 di cui all'allegato H; le targhe già prodotte vengono assegnate fino al loro esaurimento.

Art. 16  (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2000, n. 7, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ActionActionk) Decreto del Direttore dell'Agenzia per la protezione civile 12 settembre 2019, n. 97
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 35
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 9
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7
ActionActionArt. 1  (Competenze)
ActionActionArt. 2  (Patente di servizio)
ActionActionArt. 3  (Accertamento dei requisiti fisici e psichici)
ActionActionArt. 4  (Verifica della validità della patente di servizio)
ActionActionArt. 5  (Corso di formazione)
ActionActionArt. 6  (Esami e attestato di idoneità)
ActionActionArt. 7  (Commissione esaminatrice)
ActionActionArt. 8  (Sospensione della patente di servizio)
ActionActionArt. 9  (Revoca o declassamento della patente di servizio)
ActionActionArt. 10  (Rilascio della patente di servizio alle persone titolari di patente di guida civile)
ActionActionArt. 11  (Immatricolazione dei veicoli)
ActionActionArt. 12  (Registro automobilistico)
ActionActionArt. 13  (Verifiche periodiche)
ActionActionArt. 14  (Interventi di somma urgenza)
ActionActionArt. 15  (Norma transitoria)
ActionActionArt. 16  (Abrogazione)
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