1. La disciplina concernente il lavoro a tempo parziale è stabilita dalle disposizioni di contrattazione collettiva ed è integrata con le disposizioni della presente deliberazione.
2. Le domande per il lavoro a tempo parziale devono essere presentate da parte dal personale a tempo indeterminato entro il 10 marzo, ore 12, per l’anno scolastico successivo. Per le domande di aspettativa ridotta per prole, di cui all’articolo 50, comma 7, del Contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008, tale termine non è perentorio, a condizione che il contingente del tempo parziale previsto non venga superato.
3. La disdetta del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere effettuata dal personale a tempo indeterminato o dall’amministrazione provinciale entro il 10 marzo, ore 12, per l’anno scolastico successivo.
4. Qualora il numero delle domande per il lavoro a tempo parziale superi il numero dei posti a tempo parziale disponibili, deve essere anche tenuto conto del fatto che si tratti di personale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La graduatoria per il tempo parziale prevista dalle disposizioni di contrattazione collettiva trova dunque applicazione solo laddove la persona con un punteggio inferiore, che è già in possesso di un rapporto di lavoro a tempo parziale, abbia la possibilità di lavorare nella stessa scuola dell’infanzia a tempo pieno. Nel caso contrario non possono essere approvate nuove domande per il tempo parziale. La graduatoria per il tempo parziale inoltre non trova applicazione per modifiche della forma o dell’entità del tempo parziale che sono attuabili solo nell’ambito delle assegnazioni interne su posti disponibili di cui all’articolo 4.
5. Il personale che, ai sensi del comma 4, perde il suo posto a tempo parziale in base alla graduatoria per il tempo parziale, viene assegnato d’ufficio al posto a tempo pieno, se non presenta ancora la domanda di trasferimento entro cinque giorni lavorativi dal suddetto termine per la presentazione delle domande per il tempo parziale.
6. Non è ammesso presentare per lo stesso anno scolastico sia la domanda per il tempo parziale, sia la domanda per il trasferimento. Il personale a tempo indeterminato, inserito nella graduatoria per i trasferimenti, può scegliere nel rispetto della disciplina vigente per l’assegnazione dei posti al personale delle scuole dell’infanzia un posto a tempo parziale, se disponibile.
7. La base delle disposizioni di contrattazione collettiva per la determinazione di quali posti contano e quali no per il calcolo del contingente del tempo parziale è la necessità pedagogica ed organizzativa che, in linea di massima, per ogni gruppo nella scuola dell’infanzia non ci siano più di tre persone di riferimento per i bambini e le bambine e che durante la settimana sia i bambini/le bambine che le famiglie abbiano come riferimento almeno una persona a tempo pieno. Per tale motivo anche l’aspettativa ridotta per prole, i posti aggiuntivi a tempo parziale e i posti a tempo parziale del 75 per cento contano per il calcolo del contingente per il tempo parziale.
8. I seguenti posti non contano invece per il contingente a tempo parziale, in quanto non influiscono sul principio di base sopraccitato:
a) i posti già esplicitamente esclusi ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Contratto collettivo di comparto del 24 novembre 2009, e successive modifiche (posti a tempo parziale per l’orario prolungato, per l’integrazione delle bambine e bambini con disabilità e per il progetto seconda lingua L2);
b) rapporti a tempo parziale con periodi verticali annuali alternanti;
c) rapporti a tempo parziale dei coordinatori distaccati/delle coordinatrici distaccate;
d) posti a tempo parziale eventualmente previsti per il progetto terza lingua L3.