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c) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2022, n. 11)
Regolamento sugli alloggi di servizio nelle zone produttive

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1)
Pubblicato nel B.U. 20 gennaio 2022, n. 3.

Art. 2 (Utilizzo dell’alloggio)

(1) L’utilizzo dell’alloggio di servizio è destinato ai titolari dell'impresa, ai collaboratori e ai rispettivi familiari. Fermi restando i limiti quantitativi in merito agli alloggi realizzabili di cui all’articolo 27, comma 5, della legge, è inoltre ammesso l’utilizzo nei seguenti casi:

  1. in caso di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando l'alloggio di servizio spetti o venga assegnato al/alla coniuge con cui convivono i figli, fino a che questi non siano economicamente indipendenti;
  2. nel caso in cui, per causa di forza maggiore, risulti impossibile proseguire l'attività aziendale e nel nucleo familiare del/della titolare vi siano figli non ancora economicamente indipendenti;
  3. per i titolari dell’azienda e i loro familiari che cessino la loro attività in seguito a pensionamento o per gravi motivi.