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c) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2022, n. 11)
Regolamento sugli alloggi di servizio nelle zone produttive

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Pubblicato nel B.U. 20 gennaio 2022, n. 3.

Art. 4 (Autorizzazione alla realizzazione dell’alloggio)

(1) L'ente competente per le zone produttive decide, anche nell'ambito delle procedure per l'insediamento, chi può costruire alloggi di servizio, qualora ciò non sia già stato sufficientemente definito dal piano di attuazione. A tal fine l’ente competente valuta l’effettiva necessità dell’alloggio ai fini della gestione dell’attività economica nonché la compatibilità dello stesso con la situazione complessiva della zona produttiva in riferimento alle attività insediate. Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’alloggio, pena la perdita di efficacia della stessa, deve essere richiesto il titolo abilitativo all’attività edilizia, al quale rimane poi legata la validità dell’autorizzazione per l’alloggio. Le autorizzazioni per alloggi di servizio rilasciate dall’ente competente per la zona produttiva prima dell’entrata in vigore della legge perdono efficacia, se entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento non viene richiesto il relativo titolo abilitativo all’attività edilizia.

(2) Il Comune competente richiede, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata dell’agibilità, l’annotazione nel libro fondiario del vincolo di inscindibilità dell’alloggio con l’immobile aziendale e la notifica del relativo decreto tavolare all’Amministrazione provinciale, nel caso di immobili che ricadono nella sua competenza.

(3) Nel caso in cui l’alloggio di servizio venga realizzato all’interno di un edificio in cui hanno sede più attività economiche, il vincolo di inscindibilità fra immobile aziendale e alloggio di servizio può essere cancellato e annotato sulla porzione materiale di un’altra azienda all’interno della stessa particella edificiale sulla base di un’istanza tavolare presentata dal Comune competente, previo rilascio del nulla osta da parte dell’Ente competente per la zona produttiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.