(1) Il presente regolamento definisce l’utilizzo di alloggi di servizio nelle zone produttive, le attività per le quali non sono ammessi alloggi di servizio, nonché il rapporto minimo fra la superficie aziendale e la superficie abitabile, in esecuzione dell’articolo 27, comma 5, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, di seguito denominata “legge”.