(1) Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto dal 1° gennaio 2022.
(2) Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Bolzano o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano dal 1° gennaio 2022.
(3) Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 2, lettere a) e b), si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2022.
(4) Le disposizioni di cui agli articoli 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e 51 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10, nella versione vigente fino all’entrata in vigore della presente legge, si applicano ai veicoli immatricolati in Provincia di Bolzano o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Bolzano fino al 31 dicembre 2021.