(1) Il presente contratto collettivo si applica ai giornalisti e alle giornaliste della pubblica amministrazione che operano nell’Amministrazione provinciale presso l’Ufficio stampa dell’Agenzia di stampa e comunicazione.
(2) Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1 novembre 2019, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli; il contratto segue le medesime scadenze del contratto collettivo di comparto per il personale dell’Amministrazione provinciale.
(3) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto collettivo trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni in vigore contenute nei contratti collettivi intercompartimentali e di comparto per il personale dell’Amministrazione provinciale.
(4) La legge 3 febbraio 1963, n. 69, avente ad oggetto “Ordinamento della professione giornalistica”, garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale.
(5) La legge 7 giugno 2000, n. 150, avente ad oggetto “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, stabilisce norme di principio in ordine alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.