1. Non possono beneficiare dell’aiuto:
a) le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 6, su malghe nonché le iniziative di cui all’articolo 4 per impianti per la produzione di biogas e di biocarburanti;
b) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), su superfici frutti-viticole;
c) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2:
1) su superfici frutti-viticole e arative, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole;
2) per le quali non sia stato prodotto un titolo abilitativo valido ai sensi dell’articolo 72, comma 1 o comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole;
3) realizzate in concomitanza o in seguito a cambiamenti di coltura da bosco o da alpeggio eseguiti nell’arco degli ultimi cinque anni;
4) su superfici situate a oltre 2000 m di altitudine sul livello del mare;
d) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, a favore di amministrazioni dei beni di uso civico e associazioni agrarie;
e) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, lettere a) e b), per spese per danni a superfici sulle quali negli ultimi due anni sono stati realizzati nuovi impianti, terrazzamenti o grandi movimenti di terra o miglioramenti fondiari e sulle quali i danni sono stati causati da frane, valanghe, cadute massi o cedimenti di muri con punto di distacco nello stesso appezzamento;
f) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, lettere c), d) ed e), per spese per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
g) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, per spese coperte da assicurazioni;
h) funivie per il trasporto di materiale, tunnel in film plastici e condotte di acqua potabile.