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Delibera 26 ottobre 2021, n. 917
Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole e sospensione dell'accettazione delle domande di contributo da parte dei consorzi di bonifica per investimenti nell'ambito dell'irrigazione

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Art. 9
Determinazione delle spese ammissibili

1. Gli importi massimi delle spese ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4 e le iniziative incentivabili di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b), sono determinati sulla base dei listini prezzi approvati annualmente per i lavori in ambito agricolo e forestale dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche. In caso di concessione di aiuti ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, può essere riconosciuta anche l’imposta sul valore aggiunto, qualora non detraibile.

2. L’importo massimo delle spese ammissibili per fabbricati aziendali per il ricovero di bestiame è fissato in base alla loro capienza per UBA, tenuto conto delle riduzioni del carico di bestiame di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b), e delle restrizioni dovute all’allevamento biologico, per quanto applicabili. Nei prezzi massimi determinati dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, sono inclusi i costi di costruzione della stalla, dei locali per il deposito del foraggio, che devono essere adeguatamente dimensionati, dei silos e di altri locali accessori quali la camera del latte, il locale per mangimi e lettimi nonché quello delle attrezzature fisse per la stabulazione. Il locale per il deposito di macchine ed attrezzi agricoli, la concimaia, la vasca di stoccaggio del liquame e liquiletame e la parte edile degli impianti per l’essicazione del fieno vanno valutati separatamente. Le superfici per la deambulazione degli animali, le cuccette esterne e le relative tettoie possono essere riconosciute ai fini del calcolo delle spese ammissibili nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera c). Le spese massime ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, per le aziende a conduzione biologica possono essere aumentate fino ad un massimo del 15 per cento; i presupposti per tale aumento sono la notifica dell’attività di produzione biologica alla Ripartizione provinciale Agricoltura all’atto della presentazione della domanda di aiuto nonché la produzione del documento giustificativo attestante la produzione biologica ai fini della liquidazione finale.

3. Le spese massime ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), nel settore della suinicoltura e dell’avicoltura da ingrasso non possono superare il 30 per cento dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l’edilizia abitativa agevolata.

4. Le spese massime ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), non possono superare il 30 per cento dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l’edilizia abitativa agevolata e, per la concessione dell’aiuto, devono riferirsi alla superficie calcolata in dipendenza della dimensione aziendale secondo l’allegata tabella 2. Per le strutture semiaperte o per semplici costruzioni in legno si calcola al massimo il 50% dei costi di costruzione suddetti. L’importo non può comunque superare i costi riferiti ad una superficie netta pari a 100 mq di una costruzione ordinaria. Nel determinare le superfici ammesse ad aiuto per queste costruzioni aziendali si considerano anche le superfici già presenti, adibite a rimesse per macchine agricole.

5. Le spese massime ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), non possono superare il 30 per cento dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l’edilizia abitativa agevolata, mentre per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numeri 3) e 4), non possono superare il 50 per cento dei costi suddetti. In dipendenza della dimensione dell’impresa la superficie massima riconosciuta è pari a 50 mq di superficie utilizzabile per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numeri 2) e 3). Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), numero 1), le spese massime ammissibili per i nuovi apicoltori e apicoltrici ammontano ad un totale di 1.500,00 euro per i primi due anni di attività apistica al termine del corso base per apicoltori.

6. In aggiunta alle misure massime delle spese ammissibili di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, in caso di iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, può essere ammesso fino al 30 per cento delle spese per misure precisamente definite e documentate a livello di progetto, come lavori di demolizione, scavi in roccia, la costruzione di muri di sostegno necessari dal punto di vista statico, di pali nonché lavori esterni di consolidamento, direttamente connessi con l’iniziativa di cui all’articolo 4, comma 1. Per questi lavori aggiuntivi può essere presentata anche una domanda di aiuto specifica.

7. In caso di fabbricati soggetti a vincolo di tutela storico-artistica o di tutela degli insiemi, le spese ammissibili calcolate a tal fine ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 per cento. I maggiori costi devono essere indicati specificatamente nel preventivo dettagliato e nello stato finale dei lavori dal libero professionista incaricato/dalla libera professionista incaricata.

8. Per le iniziative di cui al all’articolo 4, comma 1, sono concesse le seguenti maggiorazioni:

a) in dipendenza della somma dei punti di svantaggio per la distanza e per l’accesso, una maggiorazione compresa tra il 5 per cento e il 30 per cento dell’importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo. Tale maggiorazione è pari al 5 per cento se si raggiungono i 5 punti di svantaggio e aumenta progressivamente di un punto percentuale per ogni ulteriore punto di svantaggio;

b) in dipendenza della quota altimetrica del sito dell’immobile, una maggiorazione del 2 per cento dell’importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo per ogni 100 metri in più a partire da una quota di 1000 metri s.l.m.

9. Le maggiorazioni di cui ai commi da 6 a 8 del presente articolo sono cumulabili.

10. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, le spese ammissibili possono comprendere i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo preesistente al verificarsi del sinistro. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, lettera c), l’importo massimo delle spese ammissibili è calcolato ai sensi dei commi da 1 a 9 del presente articolo.

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