1. In caso di necessità e per il periodo determinato con decreto dell’assessore/ dell’assessora competente in materia di politiche sociali, su proposta della task force, tutti gli enti gestori hanno l’obbligo di prevedere cosiddetti “posti letto di isolamento”, che devono essere tenuti liberi e non possono essere utilizzati nemmeno per altre emergenze, nella seguente misura: 15% del numero di posti letto in stanze doppie o a più letti della struttura, garantendo almeno due posti letto di isolamento per ogni struttura e senza superare il seguente numero massimo di posti letto di isolamento:
struttura con il seguente numero di posti letto in stanze doppie o a più letti:
numero massimo di posti letto di isolamento
fino a 19
3
da 20 a 39
4
da 40 a 59
5
da 60 a 79
8
oltre 80
10
2. In caso di enti che gestiscono più strutture, il numero di posti letto d’isolamento prescritto ai sensi del comma 1 può essere garantito nell’ambito del numero complessivo di posti letto dell’ente e ripartito tra le strutture secondo le necessità organizzative; gli enti gestori possono anche concentrare i posti letto di isolamento in un’unica struttura.
3. Le stanze con i posti letto di isolamento accolgono gli/le ospiti con sintomatologia da Covid-19 o che sono entrati/entrate in contatto stretto con una persona risultata positiva al virus. Gli/Le ospiti accolti/accolte in queste stanze sono assistiti da personale con dispositivi di protezione speciali.