1. Per deposito di legname ai sensi delle presenti direttive si intende un'area su cui viene depositato legname grezzo. La dimensione del deposito viene determinata dall’ispettorato forestale territorialmente competente sulla base della ripresa annuale. Non è ammessa la realizzazione di costruzioni. L’assetto idrogeologico del territorio non può essere alterato. Il deposito di legname non può essere utilizzato per scopi produttivi.
2. Fatte salve le autorizzazioni previste da altre disposizioni provinciali, la realizzazione di depositi di legname non è soggetta né ad autorizzazione paesaggistica né a titolo edilizio.