1. Ove espressamente previsto nel piano paesaggistico, sulle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, è ammessa la realizzazione di depositi di legname, depositi di legname con tettoie e di legnaie. Sono fatte salve le disposizioni speciali dei vincoli paesaggistici sull’attività edificatoria ammissibile all’interno di zone soggette a tutela.