1. Il presente regime di aiuto acquista efficacia dopo che la Commissione ha ricevuto la sintesi degli aiuti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 e ha inviato la ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione degli aiuti.
2. Il presente regime di aiuto è valido solo per le iniziative che verranno realizzate entro il 31 dicembre 2021.