1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con aiuti di Stato, con aiuti “de minimis” né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione alle stesse spese agevolabili, se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal regolamento (UE) n. 702/2014. L’eventuale cumulo dei contributi provinciali con altri aiuti pubblici concessi a copertura di medesime voci di costo – quantunque inferiore al livello fissato dalla normativa UE applicabile – non deve determinare un finanziamento d’importo complessivamente superiore alle spese sostenute dal beneficiario/dalla beneficiaria per realizzare l’investimento agevolato.