1. La liquidazione dell’aiuto concesso avviene su presentazione della relativa domanda, corredata dalla documentazione relativa alla spesa ammessa, dopo la verifica della sua regolarità da parte dell’ufficio provinciale competente.
2. La documentazione della spesa ammessa può avvenire anche tramite un elenco riepilogativo delle spese sostenute, dal quale devono emergere i dati essenziali dei documenti di spesa. All’elenco è da allegare una dichiarazione del/della richiedente che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute. Gli originali dei documenti di spesa devono essere conservati dal beneficiario/dalla beneficiaria e presentati nell’eventualità di un controllo a campione.
3. Per le iniziative di cui all’articolo 4 è sufficiente presentare una dichiarazione firmata dal direttore/dalla direttrice dei lavori, contenente
a) l’attestazione che i lavori e gli acquisti sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, o alla variante di progetto approvata, e nel rispetto delle prescrizioni degli organi competenti;
b) l’attestazione che durante lo svolgimento dei lavori non sono state fatte modifiche sostanziali e che eventuali modifiche non sostanziali sono state necessarie per migliorare l’opera;
c) un elenco riepilogativo dei costi di costruzione.
4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 va allegata la seguente documentazione:
a) segnalazione certificata di agibilità o comunicazione di fine lavori,
b) dichiarazione di produzione vitivinicola.
5. Non vengono erogati anticipi dell’aiuto concesso o pagamenti parziali per stati di avanzamento.
6. Il beneficiario/La beneficiaria deve rendicontare le spese sostenute entro la fine dell’anno successivo a quello di concessione dell’aiuto o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che tale rendicontazione abbia avuto luogo, e ciò per causa riconducibile al beneficiario/alla beneficiaria, l’aiuto viene revocato.